Illegittime le interruzioni unilaterali della prestazione senza preavviso: recupero contributi ed esoneri legittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21995 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti di lavoro nelle società cooperative, l’art. 23 del CCNL “Autotrasporti merci e logistica per il personale delle cooperative di facchinaggio” si applica esclusivamente alle ipotesi di interruzione della prestazione riconducibili a eventi imprevedibili ed estranei alla sfera decisionale del datore di lavoro. L’allontanamento del lavoratore durante lo svolgimento della prestazione, determinato da una scelta unilaterale del datore di lavoro, non è equiparabile alle “ore perdute” e non legittima la decurtazione della retribuzione. La condotta datoriale che riduce unilateralmente l’orario senza che ricorrano i presupposti contrattuali comporta la violazione del principio del minimo retributivo imponibile, applicabile anche alle società cooperative i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, il possesso del DURC non ha valore certificativo della regolarità contributiva ed è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dei benefici contributivi che, pertanto, possono essere legittimamente revocati ove vengano accertate inadempienze contributive, ancorché successivamente regolarizzate.
Il Fatto
La società cooperativa in liquidazione ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato il rigetto dell’accertamento negativo del credito vantato dall’INPS, a seguito del verbale unico di accertamento emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il credito era originato da molteplici irregolarità contributive relative al periodo compreso tra novembre 2013 e gennaio 2017, tra cui la riduzione unilaterale dell’orario di lavoro mediante l’allontanamento dei lavoratori meno produttivi, l’omessa registrazione delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e il mancato adeguamento delle retribuzioni agli aumenti tabellari dei contratti collettivi. La società ha proposto nove motivi di ricorso, contestando l’onere probatorio a carico dell’Istituto, l’utilizzo di documentazione prodotta tardivamente in sede di consulenza tecnica d’ufficio e l’interpretazione della normativa contrattuale e legale in materia di recupero degli esoneri contributivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative alla violazione delle norme sull’onere della prova. È stato precisato che la censura concernente l’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo qualora il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, mentre la valutazione delle prove acquisite non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto all’utilizzo della documentazione prodotta tardivamente nel corso della CTU, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo, in quanto la consulenza era stata impiegata esclusivamente per verificare la correttezza del quantum del credito e non per dimostrarne l’effettiva esistenza.
Con riferimento all’interpretazione dell’art. 23 del CCNL, la Corte ha rilevato che la disposizione contrattuale riguarda le interruzioni della prestazione determinate da eventi imprevedibili ed esterni alla volontà del datore di lavoro, come desumibile dalla locuzione “ore perdute” e dal riferimento alla prevedibilità dell’evento. L’allontanamento dei lavoratori meno produttivi dopo poche ore dall’inizio del turno costituisce una scelta unilaterale dell’imprenditore che non può beneficiare del regime di esclusione della retribuzione previsto dal contratto collettivo. La mancanza del regolamento interno è stata considerata un argomento ad abundantiam, non determinante ai fini della decisione.
Quanto al recupero degli esoneri contributivi, la Corte ha ribadito che il possesso del DURC non ha valore costitutivo alcuno, trattandosi di atto di certazione dei rapporti contributivi soggetto alla verifica giudiziale. Le irregolarità contributive, anche se successivamente sanate con la busta paga di maggio 2017, legittimano la revoca dei benefici di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, poiché la regolarizzazione è avvenuta solo nel corso dell’accertamento ispettivo. Il principio del minimale retributivo imponibile, infine, si applica anche alle società cooperative e alle ipotesi di prestazione svolta a orario ridotto, a tutela della finalità costituzionale di garantire una contribuzione minima al sistema previdenziale.
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Nota della Redazione
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