Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non integra soccombenza (Cass. civ. Sez. V n. 20617 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda meramente accessoria di cui all’art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, e non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. La maggiorazione del cinquanta per cento prevista dall’art. 15, comma 2-septies, d.lgs. n. 546/1992 non opera automaticamente in caso di accoglimento della domanda del contribuente, ma presuppone che la fase amministrativa del reclamo si sia effettivamente tenuta e che gli oneri difensivi siano stati concretamente sopportati. L’accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, ai fini della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e, ove motivato, è insindacabile in cassazione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e la regolazione di quelle del grado di appello. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado, prendendo atto del pagamento dell’imposta di registro da parte del coobbligato solidale, e aveva condannato in solido l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione al pagamento delle spese in favore del contribuente, liquidate in 200,00 € oltre accessori.

Sull’appello principale del contribuente, la Commissione regionale aveva rideterminato le competenze in 525,00 €, rigettando la domanda di risarcimento per lite temeraria e respingendo l’appello incidentale dell’Ufficio, con compensazione delle spese del secondo grado in ragione del parziale accoglimento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 15 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice regionale compensato le spese di appello sull’erroneo presupposto di una parziale soccombenza riferita al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La Corte ritiene la censura fondata: il rigetto in gravame della domanda accessoria, in presenza dell’integrale accoglimento di quella di merito, non integra soccombenza e non può fondare la compensazione, secondo il prevalente orientamento di legittimità richiamato (Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 11792/2018; Cass. n. 9532/2017).

Resta assorbita la seconda parte del motivo, relativa al governo delle spese in rapporto al rigetto dell’appello incidentale. La Corte osserva che la liquidazione delle spese va riferita unitariamente all’esito della lite e non in termini parcellizzati rispetto alle singole domande, anche se avanzate dalla controparte.

Il secondo motivo lamentava la mancata maggiorazione del cinquanta per cento prevista dall’art. 15, comma 2-septies, d.lgs. n. 546/1992 per le cause di cui all’art. 17-bis. La doglianza è infondata: la norma non prevede una maggiorazione automatica, ma ancora l’aumento agli oneri effettivamente sostenuti per la procedura di reclamo, come indica il termine rimborso. Nella specie la fase amministrativa non si era tenuta, non avendo le controparti dato seguito all’istanza di reclamo, con conseguente esclusione del diritto alla maggiorazione.

Il terzo motivo, concernente la mancata condanna ex art. 96 c.p.c., è dichiarato inammissibile. L’accertamento della mala fede e della colpa grave rientra nei compiti del giudice di merito e, ove motivato, non è censurabile in cassazione (Cass. n. 7222/2022; Cass. n. 10097/2023). La Commissione aveva motivato sufficentemente, sicché il ricorrente aspira a una non consentita rivalutazione del merito.

È infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia. Il sindacato della Corte ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la loro compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 21501/2024; Cass. n. 26912/2020). La sentenza è cassata sul primo motivo e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *