Il conglobamento del TFR nella retribuzione del lavoro carcerario è questione nuova se non dedotta nei gradi di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7027 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per novità della censura, il motivo di ricorso per cassazione che introduce una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata. Il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione. L’esistenza di un accordo di conglobamento del trattamento di fine rapporto nella retribuzione mensile non è desumibile dalla sola indicazione nelle buste paga di una quota corrisposta a titolo di “anzianità”, essendo necessaria l’indicazione delle fonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stesso sarebbe stato operato. L’art. 2120 c.c. prevede la corresponsione del TFR unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro o, al più, mediante anticipazioni da corrispondere una tantum al ricorrere di determinate condizioni.
Il Fatto
Il lavoratore, detenuto, aveva convenuto in giudizio il Ministero della giustizia per ottenere l’adeguamento, ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, della retribuzione spettante per il lavoro carcerario prestato in maniera continuativa dal mese di agosto 2002 al mese di ottobre 2021. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, aveva accertato il diritto all’adeguamento sino al mese di maggio 2016, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive. La Corte territoriale aveva però escluso da tali differenze la somma richiesta a titolo di trattamento di fine rapporto, affermando l’inesigibilità di tale diritto in quanto il rapporto continuativo era ancora in atto alla data della domanda.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente censurava la sentenza impugnata deducendo che tra le parti sussisteva un patto di conglobamento ex lege in base al quale il TFR veniva erogato mensilmente, come comprovato dalle buste paga versate in atti. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la questione dell’esistenza di un accordo di conglobamento era nuova, mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio, e richiedeva accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità. Nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento alla discussione tra le parti di tale accordo, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare l’insorgenza del credito per il TFR solamente al termine del rapporto di lavoro, in applicazione delle regole del lavoro ordinario.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento, ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025, secondo cui il ricorrente che proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. Nel caso di specie, il ricorrente non si era attenuto a tali insegnamenti, non avendo dedotto di avere introdotto la questione in precedenti atti o fasi del giudizio.
Quanto al merito, la Corte ha precisato che il conglobamento non è desumibile dalla sola circostanza che nelle buste paga mensili figurasse una quota corrisposta a titolo di “anzianità”, essendo necessaria l’indicazione delle fonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stesso sarebbe stato operato. Tale indicazione non era mai stata fornita, nonostante la dedotta natura di accordo o prassi in deroga alle disposizioni dell’art. 2120 c.c., che prevedono la corresponsione del TFR unicamente al momento della cessazione del rapporto (v. Cass. n. 13525 del 20/05/2025). La menzione della nota del Ministero della Giustizia del 10.11.1993 non è sufficiente, poiché il suo contenuto non è stato integralmente riprodotto nel ricorso, in violazione del principio di specificità e completezza, e non consente di risalire alla dedotta sussistenza di un accordo di conglobamento.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’erronea compensazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio. Tale motivo è stato ritenuto infondato: l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione in relazione all’unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, e il definitivo consolidarsi solo nel 2024 dell’orientamento di legittimità, integrano le gravi ragioni per le quali è possibile disporre la compensazione delle spese processuali, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
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Nota della Redazione
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