Parere negativo Corte conti acquisizione partecipata per difetto motivazione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 73 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione societaria indiretta deve essere analiticamente motivato, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’art. 4 TUSP, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il rinvio integrale per relationem alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione da questa predisposta non assolve l’onere motivazionale, restando in capo all’amministrazione procedente l’autonomo obbligo di vagliare congruità e convenienza dell’operazione. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, da parte degli enti locali è ammessa in termini di stretta eccezionalità e richiede la dimostrazione dell’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative. Ne deriva la non conformità al TUSP della deliberazione consiliare che autorizzi un’operazione siffatta in assenza di tali presupposti.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società a totale partecipazione pubblica, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato per il proprio ambito territoriale ottimale, ha approvato e autorizzato l’acquisizione della totalità delle quote di una società privata da parte della medesima partecipata. L’operazione, qualificata come progetto di rinforzamento industriale, era preordinata a un più complesso riassetto societario, comprensivo di una scissione parziale proporzionale che avrebbe concentrato il ramo operativo in capo a una delle società del gruppo.
La deliberazione consiliare e la documentazione allegata sono state trasmesse alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per il parere in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. L’atto consiliare, di contenuto assai sintetico, ha rinviato integralmente al progetto approvato dal consiglio di amministrazione della partecipata e alla relazione redatta per l’adempimento degli oneri motivazionali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal perimetro della propria verifica, delineato dalla novella dell’art. 11, legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti il controllo di conformità dell’atto deliberativo ai parametri di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il richiamo è alla deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: lo scrutinio non si estende alla gestione, ma verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti compiuti dall’amministrazione e l’affidabilità delle stime.
Nel caso concreto la Sezione rileva che non ricorre l’ipotesi di acquisizione in conformità a espresse previsioni legislative, poiché la scelta è assunta discrezionalmente dalla società e solo autorizzata dal Consiglio comunale, con generico riferimento al rinforzamento industriale. Sul piano degli artt. 7-8 TUSP, la deliberazione non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando la documentazione tra un singolo organismo e un gruppo societario, né esplicita i costi gravanti sulla partecipata o menziona il parere dell’organo di revisione. La motivazione risulta integralmente rinviata per relationem ad altri atti e documenti; ma il rinvio, secondo la Sezione, non esonera l’ente dall’esplicitare, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione.
Sui vincoli di scopo e di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, la Sezione osserva che la delibera non dà conto della stretta necessità e della infungibilità del nuovo organismo, essendo la gestione del servizio idrico già declinata in sede di ambito ottimale mediante lo strumento societario esistente. Lo schema di statuto della società target delinea peraltro un oggetto sociale amplissimo, ulteriore rispetto al servizio idrico, in tensione con la logica del rinforzamento industriale e con l’art. 2361, primo comma, cod. civ.; l’impegno contrattuale a mantenere il direttore generale per un triennio appare incoerente con la logica del controllo pubblico.
Quanto alla compatibilità europea, la delibera si limita ad affermare l’assenza di contribuzione dell’ente, senza l’istruttoria necessaria a escludere rischi per la concorrenza, e non indica l’esborso complessivo. Sul versante finanziario, la Sezione censura il rinvio massiccio alla documentazione della partecipata, la mancata indicazione del prezzo di acquisto e l’assenza di valutazioni su passività pregresse, garanzie e oneri di mantenimento del nuovo organismo: le argomentazioni sui risparmi da affidamenti diretti si pongono in contrasto con la tutela della concorrenza e con lo scopo di razionalizzazione sotteso al TUSP.
Da qui la non conformità della deliberazione e dell’operazione complessivamente considerata alle norme del d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, all’art. 5 TUSP, anche con riguardo al divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), ferma la riserva di ogni altra valutazione nelle funzioni di controllo e la trasmissione del parere e la sua pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Nota della Redazione
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