Diploma falso e mansioni esecutive danno erariale minor valore prestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 27 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di retribuzioni conseguite mediante falsa dichiarazione del titolo di studio prescritto per l’accesso al pubblico impiego, il giudice contabile non può ritenere in radice escluso il danno erariale per il solo disposto dell’art. 2126 c.c. La norma civilistica, volta a tutelare il contraente debole, non esaurisce l’indagine propria del giudizio di responsabilità, che deve accertare caso per caso l’effettiva utilità della prestazione ottenuta dalla pubblica amministrazione. Ove le mansioni svolte siano fungibili, esecutive e a bassa complessità, permane una parziale utilità delle prestazioni comunque rese, e il pregiudizio va commisurato al minor valore delle stesse, e non all’intera retribuzione corrisposta. Il danno assume invece misura integrale quando le mansioni richieste abbiano natura altamente specialistica e la prestazione risulti del tutto inadeguata rispetto a quella attesa.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un soggetto per sentirlo condannare al pagamento di euro 46.434,81, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito — Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. La contestazione riguarda la percezione di emolumenti quale collaboratore scolastico in assenza del valido titolo di studio, di cui il convenuto avrebbe falsamente attestato il possesso nella domanda di inserimento in graduatoria e nei successivi contratti a tempo determinato.

Il procedimento trae origine da un esposto dell’Ufficio scolastico e da indagini penali relative alla produzione e all’utilizzo di diplomi falsi rilasciati da un istituto scolastico. Il convenuto, dichiarato contumace, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto comprovata l’inesistenza del prescritto titolo di studio sulla base di una serie di elementi convergenti, valutati secondo il criterio del più probabile che non (Cass. SSUU n. 576/2008). La pergamena asseritamente ottenuta rientra in uno stock assegnato a un altro istituto scolastico; il nominativo non figura nell’elenco dei qualificati per l’anno di riferimento; l’elenco dei diplomati della sessione straordinaria è pervenuto all’Ufficio scolastico regionale circa sei anni dopo; i docenti e il coordinatore didattico hanno disconosciuto le proprie firme e la stessa tenuta della sessione d’esame.

Accertata la falsità della dichiarazione, la Corte ha qualificato la condotta come dolosa, essendo connotata dalla consapevolezza di non aver sostenuto alcun esame finale e dall’intento di trarre in inganno l’amministrazione. Ciò che rileva, osserva il Collegio richiamando i propri precedenti (sentenze nn. 54/2024, 91/2024 e 144/2024), è il mancato conseguimento del diploma, a prescindere dalla falsificazione materiale del documento da parte di personale interno all’istituto.

Il nodo centrale riguarda la quantificazione del danno. Secondo la prospettazione accusatoria, l’accesso al pubblico impiego mediante documenti falsi integrerebbe un’ipotesi di illiceità della causa che, ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 2126 c.c., depriva il lavoro prestato della tutela retributiva, con conseguente pregiudizio pari all’intera retribuzione corrisposta. Il Collegio non condivide questa lettura. Il regime dell’art. 2126 c.c. regola gli effetti del rapporto di lavoro di fatto in un’ottica di tutela del contraente debole e non consente di obliterare in radice il danno erariale. In sede giuscontabile rileva, invece, l’effettiva utilità della prestazione ottenuta dall’amministrazione.

Il Collegio aderisce agli approdi del giudice contabile piemontese (Corte conti, Sez. giur. Piemonte nn. 112, 113 e 122 del 2024, id. n. 4/2025), secondo cui l’indagine va condotta caso per caso, ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa. Solo per le mansioni altamente specialistiche è configurabile una totale inadeguatezza e il pregiudizio corrisponde all’intero importo retributivo. Per le mansioni fungibili, esecutive e a bassa complessità, sussiste una parziale utilità e il danno è commisurato al minor valore.

Nel caso concreto, le mansioni di collaboratore scolastico — accoglienza, vigilanza generica e pulizia dei locali — presentano carattere minimale. Non risultano inadempienze o negligenze. La parziale utilità è stata pertanto stimata equitativamente nel 50% di quella attesa, con condanna al pagamento di euro 23.217,40, già rivalutati, oltre interessi legali dalla pubblicazione e spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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