Colpa grave del dirigente e danno da mancata riscossione del credito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 9 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da mancata entrata è concreto e attuale quando, prima della scadenza del termine di prescrizione del credito, si verificano eventi che ne compromettono definitivamente le possibilità di escussione, come l’accertamento dell’enorme sproporzione tra massa attiva e passiva in sede fallimentare. Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento erariale coincide con la data in cui la perdita della ragione del credito diviene definitiva e irreparabile. Integra colpa grave la condotta non propositiva né fattiva dei dirigenti tenuta in una situazione di competenze condivise, con reciproco scarico di responsabilità tra uffici, che si sostanzia nel difetto degli atti di impulso e di proposta di propria competenza ai vertici aziendali. Il potere riduttivo consente di scomputare le quote di danno riconducibili a fattori concausali esterni all’ente e a condotte omissive di altri soggetti non citati in giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’affidamento decennale del servizio di bar-ristoro e tavola calda di un’azienda ospedaliera regionale a una società, subentrata per cessione di ramo d’azienda e immediatamente inadempiente nel pagamento del canone contrattuale. Nonostante plurime diffide e piani di rientro mai rispettati, la società ha continuato a non adempiere, mentre la garanzia fideiussoria prestata da un consorzio di garanzia diveniva inescutibile per la cancellazione dall’elenco di vigilanza e il successivo fallimento del garante.
La risoluzione del contratto è stata formalizzata solo nel febbraio 2021. La Procura regionale ha contestato il danno derivante dalla dispersione del credito per canoni ed altre spettanze, addebitandolo a titolo di colpa grave al dirigente dell’ufficio legale, al direttore dell’ufficio provveditorato, nonché ai due direttori amministrativi succedutisi nel tempo. La Sezione regionale ha parzialmente accolto la domanda e condannato i quattro convenuti. Tutti hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Sulla giurisdizione contabile, la Sezione d’appello conferma il rigetto dell’eccezione del dirigente dell’ufficio legale. Il giudice contabile può verificare la compatibilità delle scelte con i fini imposti, secondo i criteri di economicità ed efficacia, assumendo rilievo la legittimità e non la mera opportunità dell’azione amministrativa. Ciò che resta insindacabile è solo la scelta tra più opzioni egualmente legittime e razionali, mentre è sindacabile il rispetto dei limiti di razionalità, logicità e proporzionalità tra mezzo e fine.
È respinta anche l’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice. La Corte esclude il radicamento della giurisdizione contabile sul contraente privato, difettando il rapporto di servizio: il rapporto sinallagmatico di locazione non comporta trasferimento al privato di un segmento di funzione pubblica. L’art. 83 c.g.c. preclude, in ogni caso, la chiamata in causa per ordine del giudice nel giudizio di responsabilità amministrativa.
Nel merito del danno, i giudici richiamano i principi delle Sezioni riunite n. 27/2021/QM: nelle ipotesi di responsabilità per mancata entrata non occorre attendere l’inutile decorso della prescrizione, ben potendo prima verificarsi eventi che compromettono definitivamente le possibilità di escussione. La perdita è divenuta definitiva al fallimento della società debitrice, con conclamata sproporzione tra massa attiva e passiva.
Conseguentemente, è respinta l’eccezione di prescrizione: il dies a quo coincide con la data in cui la perdita del credito è divenuta irreparabile, non con il fallimento del garante. Sono comunque presenti idonei atti interruttivi, tra cui la diffida del 22 luglio 2020 e il decreto ingiuntivo del 2021, con tempestività dell’invito a dedurre.
Sulla responsabilità dei due dirigenti tecnici, la Corte conferma la colpa grave e il nesso causale. Il dirigente dell’ufficio legale, consapevole della grave esposizione debitoria, ha omesso di fornire agli organi competenti le specifiche indicazioni tecnico-giuridiche necessarie, prospettando soluzioni dilatorie e omettendo di compulsare l’adozione tempestiva degli atti conseguenti. Parimenti il direttore del provveditorato non ha posto in essere gli atti di impulso e di proposta di propria competenza, non assumendo valenza dirimente la sua sola qualità di R.U.P.
Accolto invece l’appello dei due direttori amministrativi. Difetta la prova della colpa grave: non emergono palesi violazioni dell’atto aziendale, né il direttore generale risulta aver adottato decisioni disattese, con conseguente non configurabilità del potere sostitutivo. Le condotte, caratterizzate da profili di superficialità, non integrano l’imperito adempimento dei doveri in termini di gravità. Il potere riduttivo comporta infine lo scomputo di un’ulteriore quota del 30% del danno per i due dirigenti tecnici.
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Nota della Redazione
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