Occultamento doloso e decorrenza della prescrizione per i CAA (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 20 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, la prescrizione dell’azione decorre, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, intesa come conoscenza affidabile degli elementi essenziali del fatto e della sua riconducibilità causale ai responsabili. La mera acquisizione di documentazione presso un soggetto privato nell’ambito di indagini penali coperte da segreto istruttorio non integra la conoscenza qualificata idonea a far decorrere il termine. I Centri di assistenza agricola, nell’esercizio della loro attività, svolgono funzioni di pubblico interesse in regime di immedesimazione organica con l’ente erogatore, rispondendo della corretta immissione dei dati nel sistema e della conformità della documentazione alla normativa applicabile. La responsabilità del responsabile del CAA sussiste anche a titolo di dolo ove la validazione della domanda sia avvenuta nonostante l’evidente inidoneità del titolo di conduzione autocertificato.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio una società agricola e il responsabile di un Centro di assistenza agricola (CAA), per il danno erariale derivante dall’indebita erogazione di contributi comunitari a carico del fondo FEAGA per l’anno 2012. La domanda di pagamento era stata presentata sulla base di una dichiarazione sostitutiva attestante la conduzione in affitto di terreni per i quali la società non vantava alcun titolo, con una superficie irregolare accertata superiore alla soglia comunitaria di rilevanza.
Il giudice di primo grado aveva condannato in solido la società e il responsabile del CAA, rilevando che la validazione della domanda era avvenuta in violazione degli obblighi di controllo. Il responsabile del CAA ha proposto appello, eccependo la prescrizione dell’azione e contestando l’esistenza di un potere-dovere di verifica della veridicità dei dati dichiarati dal percettore dei contributi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione, affermando che il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza nel 2013 non costituisce il momento di emersione del danno. Le indagini penali erano coperte da segreto istruttorio, il che rappresentava un impedimento giuridico all’esercizio delle prerogative creditorie dell’ente erogatore; inoltre, la conoscenza del danno richiedeva l’espletamento di ulteriori attività investigative per accertare la sussistenza dei titoli di conduzione dichiarati. La scoperta qualificata del danno si è avuta solo con la segnalazione del 13 settembre 2018, quando l’attività di riscontro ha consentito di sconfessare le autodichiarazioni e di individuare i responsabili, rendendo tempestiva l’azione, anche considerando l’effetto interruttivo dell’invito a dedurre.
La Corte ha poi rigettato il secondo motivo, chiarendo che i CAA operano in regime di immedesimazione organica con l’organismo pagatore, svolgendo funzioni di pubblico interesse. L’attività di validazione non si esaurisce in un mero controllo formale: il responsabile del CAA è tenuto a verificare la corrispondenza dei dati inseriti nel sistema con la documentazione fornita dall’utente e la conformità formale della documentazione alla normativa comunitaria e nazionale.
Nel caso di specie, la dichiarazione sostitutiva non era idonea a certificare i rapporti di conduzione, potendo essere utilizzata solo per superfici pubbliche in attesa di concessione e a condizione che contenesse gli estremi del verbale di aggiudicazione. L’accettazione di tale dichiarazione, pur in presenza di una verifica meramente formale, avrebbe dovuto indurre a rilevare l’irricevibilità della documentazione. L’omessa verifica ha così integrato un contributo volontario all’altrui disegno fraudolento, configurandosi un concorso doloso nel danno erariale.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità della novella di cui alla legge n. 1/2026, rilevando che, in materia di obbligazioni solidali, l’occultamento doloso posto in essere da uno dei coobbligati giova alla decorrenza della prescrizione nei confronti di tutti i responsabili, essendo l’unicità del fatto dannoso riferita al danneggiato.
Nota della Redazione
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