Interrogatorio libero e valutazione delle prove nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1722 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, poiché dirette semplicemente a chiarire i termini della controversia, sono prive di valore confessorio. Esse possono tuttavia costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, cui è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, della loro concludenza e attendibilità se congruamente e ragionevolmente motivata, arrivando a costituire, su circostanze conoscibili solo dalle parti, anche l’unica fonte di convincimento. Una censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali. In presenza di pronuncia c.d. doppia conforme, la denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non è inquadrabile nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti di un titolare di ditta individuale per far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dall’1.1.2018 al 16.11.2018 e ottenere il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 68/2022, confermava integralmente la decisione di primo grado.

Il lavoratore proponeva così ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme processuali e del codice civile in materia di prova. Il controricorrente resisteva con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza di appello per aver utilizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, reputando erroneamente sussistenti elementi sussidiari di supporto, nonostante la presenza di prove di segno opposto, in particolare la scrittura privata e il certificato medico.

La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può investire l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo che questi abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione (richiamate Cass. S.U. n. 20867 del 2020, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. n. 1229 del 2019).

La maggior parte delle censure è stata reputata inammissibile, perché non individuava un errore di diritto ma coinvolgeva apprezzamenti di merito sulla sussistenza del vincolo di subordinazione, sottratti al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 34476 del 2019, n. 33373 del 2019 e n. 25950 del 2020, che hanno ribadito l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, degradano in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici.

Le censure, inoltre, si sostanziavano in una rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità, sia per il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (che riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), sia per la presenza di pronuncia doppia conforme ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ..

Nel merito, il motivo è stato giudicato infondato: la Corte territoriale si è conformata al principio per cui le dichiarazioni delle parti in sede di interrogatorio libero, pur prive di valore confessorio, possono fondare il convincimento del giudice, al quale è riservata la valutazione non censurabile, se motivata in modo congruo e ragionevole, della loro concludenza e attendibilità (richiamate Cass. n. 6510 del 2004, Cass. n. 12712 del 2017, Cass. n. 26044 del 2023). Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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