Rigetto dei motivi sulla determinazione dell’indennizzo ex art. 42 bis (Cass. civ. Sez. I n. 4241 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, è legittima la determinazione del valore venale dell’immobile che tenga conto della sua destinazione a servizi, ove il consulente tecnico d’ufficio abbia utilizzato i dati del mercato immobiliare terziario. La mancata detrazione dal valore venale dei costi delle opere di riqualificazione eseguite dalla Pubblica Amministrazione costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ove ancorata all’apprezzamento dell’ausiliario. La correzione dell’errore materiale e di calcolo intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, con adesione delle parti, determina la carenza di interesse a far valere il motivo di impugnazione che censuri il capo corretto.

Il Fatto

Una società immobiliare conveniva il Comune davanti alla Corte d’Appello di Milano per ottenere gli indennizzi e il risarcimento dovuti in dipendenza dell’utilizzazione-acquisizione di un immobile di sua proprietà. Era stata chiamata in causa anche la banca titolare di ipoteca sul cespite, che chiedeva il pagamento in proprio favore delle somme riconosciute.

Il Comune si costituiva, deducendo la destinazione scolastica del bene e l’avvenuta adozione della delibera consiliare di acquisizione al patrimonio indisponibile. Espletata la c.t.u., la Corte milanese accoglieva il ricorso e determinava gli importi dell’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento per l’occupazione senza titolo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i tre mezzi di impugnazione, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Con il primo il Comune assume che, nel determinare il valore venale, si sarebbe dovuto tener conto del vincolo conformativo previsto dallo strumento urbanistico. Il motivo è respinto, perché avulso dalla ratio della decisione impugnata: la Corte milanese ha dato atto che il c.t.u. aveva considerato la destinazione a servizi del cespite, avvalendosi dei dati del mercato immobiliare terziario. Il rilievo del ricorrente risulta dunque privo di pregio.

Con il secondo motivo si deduce che dal valore venale andavano detratti i costi di tutte le opere di ristrutturazione e delle migliorie. Il motivo è respinto. La Corte riconosce che in teoria può prospettarsi una indebita locupletazione del privato, ma rileva che la determinazione assunta in parte qua è immune da censura: la Corte d’appello ha ritenuto, in modo condivisibile, che non fossero da scomputare i costi delle opere di riqualificazione ormai esaurite. Quanto all’importo correlato ad opere del biennio 2005-2006, escluso dalla decurtazione per il suo carattere eterogeneo rispetto ai criteri di calcolo, si tratta di rilievo essenzialmente in fatto, ancorato alla valutazione dell’ausiliario: la censura si risolve in doglianza di merito, non proponibile in cassazione, secondo il principio di Cass. (ord.) n. 29404 del 2017.

Con il terzo motivo il Comune contesta la quantificazione dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo, che si sarebbe conclusa nel 2015 con la delibera acquisitiva. Anche questo mezzo è respinto. In pendenza del giudizio è intervenuta la correzione dell’errore materiale e di calcolo dell’ordinanza impugnata, con adesione di entrambe le parti: il provvedimento di correzione ha rideterminato il risarcimento in misura inferiore, a far data dal 30.9.2001. La Corte osserva che la correzione segna la carenza di qualsivoglia interesse del ricorrente a far valere il terzo mezzo, poiché il periodo di occupazione illegittima era stato dalla Corte distrettuale computato fino al 2015, come il Comune stesso pretende.

In dipendenza del rigetto, il ricorrente è condannato a rimborsare al curatore del fallimento le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese è assunta nei confronti della banca, che non ha svolto difese. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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