Notifica PEC del ricorso: prova solo con ricevute telematiche (Cass. civ. Sez. III n. 20664 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova della regolare notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo PEC deve essere fornita in modalità telematica, mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml” o “.msg”. La produzione di una mera copia analogica, ancorché attestata conforme agli originali informatici, è idonea solo se allegata e dimostrata l’impossibilità di depositare in via telematica, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, legge n. 53 del 1994. In difetto di tale prova, la notificazione è inesistente e il ricorso è inammissibile, non essendo concedibile un nuovo termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che l’intimato si sia costituito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, fondato su una scrittura privata ricognitiva di debito, nei confronti di una società e di altra compagine. L’opposizione proposta dalla società debitrice era stata rigettata in primo grado dal giudice competente e la decisione era stata confermata in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva, restando tale anche in questa sede.
La questione decisiva non ha riguardato il merito delle doglianze, ma un profilo preliminare: la prova della regolare notificazione del ricorso all’intimato, che la ricorrente assumeva effettuata a mezzo PEC.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva, in via decisiva e assorbente, che manca la prova della regolare notificazione del ricorso all’intimato. La ricorrente assume di avere notificato a mezzo PEC, ma non ha depositato la ricevuta telematica di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68 del 2005, ai sensi dell’art. 9, legge n. 53 del 1994: non sono state prodotte, in modalità telematica, le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Il Collegio esclude che la produzione di una mera copia su supporto analogico, a sua volta digitalizzata, con attestazione di conformità agli originali informatici, possa ritenersi idonea allo scopo. Non sussiste, né è allegata, l’impossibilità di fornire la prova con le modalità telematiche: unica ipotesi in cui è consentita la produzione della copia analogica ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, legge n. 53 del 1994.
La decisione si fonda sul consolidato indirizzo della Corte, cui si dà continuità. Da un lato, l’atto notificato a mezzo PEC deve essere depositato, a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità, con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all’inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, perché solo tali forme consentono di verificare la disponibilità informatica dell’atto e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08.06.2023). Dall’altro, con specifico riguardo al ricorso per cassazione, l’omessa produzione di tali ricevute determina l’inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento e l’impossibilità di disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17.03.2025).
La Corte chiarisce che la questione del caso concreto non attiene alle modalità di effettuazione della notificazione, ma esclusivamente alla tempestiva produzione della prova del suo esito. Trova quindi applicazione il principio di inapplicabilità dell’art. 291 c.p.c., trattandosi di attività notificatoria incompleta, secondo quanto le Sezioni Unite n. 627 del 14.01.2008 hanno chiarito in riferimento all’analoga ipotesi della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta (nello stesso senso Sez. 5 n. 26108 del 30.12.2015 e altre pronunce conformi). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, restando superflua l’illustrazione dei motivi. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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