Transazione novativa e clausola compromissoria nulla la giurisdizione è del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 4242 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le pronunce sulla giurisdizione rese dalle Sezioni unite a risoluzione del conflitto prevalgono su eventuali decisioni nelle more assunte dai giudici di merito: il dovere di decidere non trova ostacolo nella sentenza del giudice di merito che contenga o implichi una decisione sulla giurisdizione, né nell’eventuale giudicato, restando questa una sentenza condizionata, destinata a restare priva di effetti se la decisione delle Sezioni unite è di segno contrario. Il provvedimento del giudice amministrativo che, sebbene epigrafato come sentenza, sollevi il conflitto di giurisdizione rimettendo l’intera lite alle Sezioni unite, va riqualificato come ordinanza ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm. e 59, comma 3, l. n. 69/2009, idonea a sottoporre la questione sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate. Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. che riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale, poste “a valle” dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo. In caso di transazione novativa sull’intero rapporto, la clausola compromissoria in essa contenuta sostituisce quella dell’originaria convenzione; ove disponga per arbitrato irrituale, è nulla, essendo preclusa alla pubblica amministrazione la facoltà di avvalersene.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla convenzione conclusa tra un Comune e una società per la realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale. Insorta controversia, le parti addivenivano a un accordo transattivo. Dedotto l’inadempimento all’obbligo di pagamento previsto nella transazione, il Comune ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della società cessionaria del ramo d’azienda.

L’ingiunta propose opposizione, eccependo nullità o inefficacia della convenzione e della transazione e chiedendo restituzioni e risarcimento. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Il giudizio fu riassunto innanzi al T.a.r., cui il Comune si rivolse con autonomo ricorso. Riuniti i giudizi, il T.a.r. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo, rimettendo gli atti alle Sezioni unite.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Le pronunce delle Sezioni unite a risoluzione del conflitto prevalgono su eventuali decisioni dei giudici di merito: la sentenza di questi ultimi è condizionata e resta priva di effetto, sulla giurisdizione e sulle questioni successive, ove la decisione della Corte suprema sia di segno contrario.

Le Sezioni unite riqualificano quindi la natura del provvedimento impugnato. Il contenuto e l’esito complessivo inducono a qualificarlo come ordinanza, volta a sottoporre d’ufficio la questione di giurisdizione sull’intera controversia pendente. Nel sistema della translatio iudicii, il giudice che declina la giurisdizione produce effetti interni al processo, che prosegue innanzi al secondo giudice, vincolato a investire della questione la Corte di cassazione. Il cumulo di domande e il provvedimento che ha sollevato il conflitto non consentono di distinguere tra le domande: la giurisdizione va regolata su tutta la controversia.

Nel merito, ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta. Le domande reciprocamente proposte concernono posizioni puramente patrimoniali, relative al pagamento del credito negoziale o alle tutele invocate per pretese invalidità del contratto o inadempimento: si tratta di diritti soggettivi collocati “a valle” della pattuizione, senza esercizio di poteri autoritativi. Pertanto la controversia spetta al giudice ordinario.

La Corte esamina poi la clausola compromissoria. La transazione attiene all’intero rapporto e, per il suo contenuto, modifica e sostituisce i patti originari: la clausola dell’atto transattivo ha sostituito e privato di effetti quella contenuta nella convenzione. Quanto al criterio discretivo, nell’arbitrato rituale le parti vogliono un lodo suscettibile di esecuzione, mentre in quello irrituale affidano all’arbitro la composizione negoziale. Nella specie la clausola, per la sua stringatezza, il riferimento alla amichevole composizione e l’assenza di indicazioni sulla terzietà, configura un arbitrato irrituale. Le Sezioni unite ribadiscono che all’amministrazione è precluso avvalersi dell’arbitrato irrituale per le controversie derivanti da contratti conclusi con privati: la clausola è dunque nulla, inidonea a sottrarre al giudice ordinario la cognizione della controversia. È dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la sentenza del Tribunale è cassata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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