Data certa del contratto di trasporto merci su strada e sua efficacia (Cass. civ. Sez. III n. 4410 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La data certa richiesta dall’art. 6 del d.lgs. n. 286/2005, nel testo vigente nel 2008, non costituisce requisito di validità del contratto di trasporto di merci su strada, ma requisito di efficacia, volto a favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti e a stabilire la decorrenza degli effetti. Ne consegue che la certezza della data può essere desunta da elementi esterni al contratto, idonei a comprovarne l’avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale. L’apprezzamento di merito compiuto dal giudice in ordine all’idoneità di tali elementi non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione delle norme richiamate.

Il Fatto

Una società di trasporti propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di altra società per prestazioni di trasporto merci rimaste insolute. L’opponente contesta l’efficacia probatoria delle fatture e deduce l’inadempimento della controparte, che avrebbe interrotto ogni prestazione esercitando un recesso illegittimo privo di preavviso, con conseguenti maggiori costi per essersi rivolta ad altri vettori.

Il Tribunale accerta la validità del contratto quadro e l’illegittimità del recesso, quantificando il danno in misura inferiore alla richiesta e ponendolo in compensazione con il credito azionato. La Corte d’Appello di Venezia rigetta il gravame. La società debitrice ricorre per cassazione con sette motivi; resiste la controricorrente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il requisito della data certa previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 286/2005 operi a pena di nullità. La Corte disattende la tesi: il tenore della norma vigente non prevede la data certa come requisito di validità, bensì come requisito di efficacia del contratto, correlato alla finalità di favorire correttezza e trasparenza nei rapporti fra i contraenti e a stabilire la decorrenza degli effetti.

Da ciò consegue che la certezza della data può essere attribuita sulla base di elementi esterni al contratto, come lo scambio di corrispondenza, che valgano a comprovarne la stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale. La Corte esclude peraltro il sindacato di legittimità sull’apprezzamento di merito compiuto dal giudice in punto di idoneità degli elementi valutati.

Il secondo motivo è inammissibile: non denuncia una reale violazione dei canoni ermeneutici dell’art. 1362 c.c., ma propone una diversa lettura del contratto, prospettando una censura di natura fattuale. Il terzo motivo è infondato, poiché la sentenza individua il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo trascritto il contenuto dei documenti richiamati né i passaggi degli atti concernenti l’allegazione dei danni; parimenti inammissibile è il quinto motivo, basato su un assunto non dimostrato circa la violazione del minimo costituzionale della motivazione. Il sesto motivo è inammissibile, perché tende a una rivalutazione del contratto o prospetta circostanze generiche e non decisive.

Il settimo motivo è invece fondato: il valore della causa d’appello era compreso fra 26.000,00 e 52.000,00 euro, con massimo liquidabile per tre fasi pari a 11.907,00 euro. La Corte territoriale ha superato tale limite, liquidando compensi per 13.250,00 euro, in violazione del d.m. n. 55/2014. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito e liquida l’importo medio di 6.615,00 euro, disponendo la compensazione per metà delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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