Indennizzo estinzione anticipata non dovuto nel periodo promozionale e ammortamento step-up (ABF Collegio di Torino n. 2358 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola promozionale che esonera il cliente dall’indennizzo per estinzione anticipata nel periodo ivi indicato opera per tutte le estinzioni richieste entro quel periodo, e non soltanto per quella intervenuta allo scadere dello stesso. Ove il contratto prospetti un piano di rimborso alla francese e l’intermediario applichi in concreto un ammortamento di tipo step-up con mini-rate iniziali, le regole di imputazione dei pagamenti unilateralmente fissate devono essere riviste: la mini-rata va imputata a capitale nella quota che avrebbe previsto un piano alla francese corretto, con accantonamento degli interessi eccedenti. Il conteggio estintivo va quindi rideterminato. Il rimborso riconosciuto resta tuttavia contenuto entro il limite della domanda proposta dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha sottoscritto nel luglio 2022 un finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura, rimborsabile in 96 rate con un iniziale periodo di mini-rate. Dopo il pagamento di 37 rate ha chiesto l’estinzione anticipata. L’intermediario ha dapprima emesso un conteggio, poi annullato e sostituito da un secondo conteggio, che addebitava tra l’altro € 204,80 a titolo di capitale residuo del servizio di marchiatura cristalli e € 250,46 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata.
Il ricorrente ha versato una somma inferiore a quella indicata, trattenendo proprio i due importi contestati. L’intermediario ha quindi sollecitato il pagamento della differenza, affidandone il recupero a un altro soggetto. Il ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo la decurtazione dell’indennizzo e la riduzione del saldo residuo del servizio accessorio.
La motivazione del Collegio
Sull’indennizzo, il Collegio interpreta l’Addendum sottoscritto insieme al finanziamento. Il testo dell’iniziativa promozionale indica un periodo di 48 mesi entro cui il cliente può estinguere anticipatamente senza corrispondere l’indennizzo. La lettura restrittiva proposta dall’intermediario, secondo cui il beneficio sarebbe circoscritto alla sola estinzione coincidente con la rata n. 48, non trova conferma nel tenore letterale della clausola. Il Collegio conclude pertanto che l’indennizzo non è dovuto per l’estinzione richiesta nei primi 48 mesi, come nel caso esaminato.
Sul servizio di marchiatura cristalli, il Collegio rileva che il contratto non distingue la quota della rata imputabile ai costi finanziati insieme al veicolo. Il prospetto richiama un ammortamento alla francese, ma il piano concretamente applicato è di tipo step-up, con una mini-rata iniziale calcolata secondo logiche commerciali. Tale struttura altera l’equilibrio tra quota capitale e quota interessi e danneggia il cliente, che ne acquisisce consapevolezza solo al momento dell’estinzione anticipata.
Richiamando le proprie precedenti decisioni (Collegio di Torino n. 7354/2025 e n. 10750/2024), il Collegio afferma che le regole di imputazione vanno riviste: la mini-rata deve essere imputata a capitale nella misura che avrebbe previsto un piano alla francese corretto, con accantonamento degli interessi eccedenti. Sviluppato il piano secondo tale criterio, il capitale residuo alla rata n. 38 risulta inferiore a quello del conteggio estintivo.
Il Collegio rileva che il ricorrente avrebbe diritto a un rimborso maggiore, ma il procedimento dinanzi all’Arbitro è improntato al principio della domanda. Il riconoscimento resta dunque limitato a quanto richiesto: non sono dovuti i € 250,46 a titolo di indennizzo né un importo superiore a € 70,00 a saldo del finanziamento del servizio di marchiatura. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento iniziale.
Nota della Redazione
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