Preavviso segnalazione SIC via area riservata e SMS alert: validità e decorrenza (ABF Collegio di Milano n. 2355 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente segnalazione nei sistemi di informazione creditizia può essere recapitato mediante pubblicazione di apposita comunicazione nell’area riservata del cliente, accompagnata da un avviso via SMS alert, quando tale modalità sia prevista dalle condizioni generali del contratto. Avendo il preavviso natura recettizia, il termine di quindici giorni prescritto dall’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico decorre dal momento in cui il cliente abbia effettivamente ricevuto l’avviso, e non dalla sua mera spedizione. La segnalazione è pertanto legittima quando la prima registrazione nei SIC risulti successiva alla scadenza di detto termine. La mancata consegna di copia del contratto e del modulo privacy non inficia la segnalazione se il contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, è allegato e la ricezione è confermata dallo stesso ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un contratto di credito finalizzato stipulato nell’aprile 2024, lamentava l’illegittimità delle segnalazioni negative presenti nei SIC a proprio carico. Deduceva la mancata ricezione di copia delle condizioni generali del contratto e di un modulo privacy aggiornato, nonché la mancanza del preavviso di imminente segnalazione. Contestava in particolare la validità della modalità di comunicazione indicata dall’intermediario, ossia la pubblicazione dell’avviso nell’area riservata, sostenendo che essa richiederebbe tre condizioni: previsione contrattuale, avviso preventivo e accesso già effettuato dal consumatore. Chiedeva la cancellazione delle segnalazioni.
L’intermediario resisteva sostenendo di aver trasmesso il preavviso il 15 gennaio 2025 tramite inserimento nell’area riservata, con contestuale invio di un SMS alert, e produceva la schermata della comunicazione e le tracciature informatiche dell’invio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato anzitutto la doglianza relativa alla mancata consegna del contratto e del modulo privacy. Sul punto ha osservato che alle controdeduzioni era allegato il contratto sottoscritto digitalmente, comprensivo delle condizioni generali, e che lo stesso ricorrente nel proprio ricorso aveva ammesso di aver ricevuto le condizioni generali in risposta al reclamo. La censura è stata quindi superata sul piano probatorio.
Quanto alla contestata carenza del presupposto formale, il Collegio ha verificato le modalità di trasmissione del preavviso. L’intermediario aveva prodotto una schermata attestante, alla data del 15 gennaio 2025, la presenza di un “Preavviso segnalazione SIC” su supporto elettronico, unitamente alla prova dell’invio di un SMS alert che avvisava il cliente della presenza della comunicazione sul proprio profilo. Le tracciature informatiche, lette con la relativa legenda, sono state ritenute idonee ad attestare il corretto recapito del messaggio.
Il Collegio ha poi richiamato l’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico, che impone al partecipante di inviare all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione, disponendo che i dati relativi al primo ritardo possano essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Ha quindi richiamato l’orientamento uniforme dei Collegi, secondo cui, in ragione della natura recettizia del preavviso, il termine dei quindici giorni decorre dal momento in cui il cliente abbia ricevuto l’avviso (Collegio di Milano, dec. n. 10891/2022).
Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio ha rilevato che nella visura CRIF la prima segnalazione risultava registrata nel marzo 2025, mentre in CTC la prima segnalazione, riferita a gennaio 2025, sarebbe stata visibile dal 12 febbraio 2025. Il preavviso, inserito nell’area riservata il 15 gennaio 2025 con SMS alert in pari data, è stato pertanto ritenuto tempestivo rispetto alla registrazione della prima segnalazione in entrambe le banche dati. Il ricorso è stato conseguentemente non accolto.
Nota della Redazione
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