Rescissione del giudicato e conoscenza effettiva della vocatio in iudicium (Cass. pen. Sez. V n. 27179 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la presunzione relativa di conoscenza del processo derivante dall’elezione di domicilio opera soltanto quando la notifica della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio eletto o dichiarato, ancorché a mani di soggetto diverso dall’imputato ma legittimato alla ricezione. La presunzione non opera, invece, quando la notifica del decreto che dispone il giudizio sia stata eseguita presso il difensore d’ufficio, in forza di elezione risalente alle indagini preliminari, salva la prova dell’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’imputato. Tanto l’art. 420-bis che l’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. attribuiscono rilievo alla mancata conoscenza del “processo”, presupponendo la formalizzazione dell’accusa mediante deferimento a giudizio notificato personalmente all’imputato o a persona da lui delegata, salva la prova che l’assenza sia stata frutto di scelta volontaria e consapevole.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di un condannato con sentenza del Tribunale di Pisa, pronunciata il 14 giugno 2024, per reati di furto aggravato e lesioni personali aggravate. Il giudice territoriale ha escluso il presupposto della rescissione, ritenendo che l’imputato avesse presenziato al processo, avendo partecipato almeno all’udienza del 14 aprile 2024 e avendone così acquisito conoscenza.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Ha sostenuto che il processo si era svolto integralmente senza la partecipazione e senza l’effettiva conoscenza dell’imputato, illegittimamente dichiarato assente: il decreto che dispone il giudizio era stato notificato presso lo studio del difensore d’ufficio, in forza di elezione risalente alle indagini, e nessun ordine di traduzione o provvedimento di partecipazione a distanza era stato emesso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa delle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non integra presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza. Il giudice deve in ogni caso verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra legale domiciliatario e indagato, tale da far ritenere con certezza che questi abbia conosciuto il processo o vi si sia volontariamente sottratto.
Su questa linea, la Corte richiama le Sezioni semplici (Sez. I n. 47373 del 2024; Sez. VI n. 21997 del 2020): l’effettiva conoscenza del procedimento va riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può desumersi dalla mera elezione di domicilio compiuta nelle indagini, quando la notifica dell’atto introduttivo sia avvenuta non in quel luogo, ma presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ne deriva che la presunzione relativa di conoscenza opera solo se la notifica della vocatio sia avvenuta nel domicilio eletto, con onere contrario sull’imputato. Essa non opera quando la notifica sia stata eseguita presso il difensore d’ufficio, salva la prova del rapporto professionale.
All’esame degli atti, il decreto che dispone il giudizio non era stato notificato personalmente all’imputato, ma al difensore d’ufficio; all’udienza del 14 dicembre 2023 l’imputato era stato dichiarato assente su quella base; in data 14 aprile 2024 non si era tenuta alcuna udienza; all’udienza del 6 giugno 2024 l’imputato era indicato assente e si era dato corso all’istruttoria; all’udienza del 14 giugno 2024 lo si era indicato presente.
Non emerge, dunque, prova certa dell’effettiva conoscenza del processo. L’ordinanza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, perché si accerti se il ricorrente sia effettivamente comparso all’udienza del 14 giugno 2024 e, in caso contrario, se l’assenza, anche in ragione delle modalità di notifica, sia stata frutto di scelta volontaria.
Nota della Redazione
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