Inutilizzabilità degli atti e prova di resistenza: onere di specificità del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 10435 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali ha l’onere di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e di chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato. Il motivo che ometta la dimostrazione della cosiddetta prova di resistenza è inammissibile per difetto di specificità, sia intrinseca sia estrinseca, perché non confronta criticamente la motivazione dell’ordinanza impugnata. Sono altresì inammissibili le censure che sollecitano una rilettura degli elementi indiziari e una diversa valutazione delle risultanze processuali, essendo tale apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del 12 settembre 2024, con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e a due contestazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo l’inutilizzabilità di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia rese oltre la scadenza del termine per le indagini preliminari e contestando, sul piano indiziario, la sussistenza del vincolo associativo e il perfezionamento delle cessioni di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi difettano della necessaria specificità e si risolvono in rilievi sulla lettura e sulla valutazione degli indizi, non consentiti in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore, la Corte richiama il principio per cui è onere della parte indicare gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario, così da poterne inferire la decisività (Sez. Un. n. 23868 del 2009, Fruci). Il motivo deve illustrare l’incidenza dell’eventuale espunzione ai fini della prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se le residue risultanze bastano a giustificare l’identico convincimento (Sez. III n. 39603 del 2024, Izzo). Nel caso concreto il ricorrente non ha sviluppato alcuna deduzione sulla prova di resistenza, omettendo di considerare la pluralità degli altri elementi a carico e il contenuto univoco delle conversazioni intercettate.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite Sebbar, secondo cui l’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. Un. n. 22471 del 2015), e le dichiarazioni auto ed etero accusatorie intercettate non necessitano delle corroborazioni previste dall’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen.
I motivi sollecitano una rilettura degli indizi, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudici del merito, senza che la prospettazione di una diversa lettura integri alcun vizio di legittimità (Sez. Un. n. 6402 del 1997, Dessimone). L’ordinanza impugnata ha invece evidenziato i plurimi e convergenti elementi dimostrativi della gestione di una piazza di spaccio e del rapporto di stabile fornitura con il sodalizio, con valutazioni immuni da vizi logici.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.