L’inefficacia del sequestro ante causam vale come ordine di cancellazione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 7 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ante causam, contenuta nel dispositivo di una sentenza della Corte dei conti di rigetto della domanda risarcitoria, va interpretata come comprensiva dell’ordine giudiziale, rivolto al competente Conservatore dei registri immobiliari, di procedere alla cancellazione della formalità di trascrizione del sequestro. Ai sensi dell’art. 211 c.g.c., il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale è ammissibile quando insorgano questioni sull’esecuzione della decisione, senza che il giudice possa integrarne o modificarne le statuizioni. Il giudice contabile conserva la propria giurisdizione finché la fase esecutiva non sia effettivamente introdotta, non essendo la misura cautelare automaticamente convertita in pignoramento in assenza di sentenza di condanna esecutiva.

Il Fatto

Con atto di citazione del 2016 la Procura regionale conveniva in giudizio un soggetto per sentirlo condannare al pagamento di una somma complessiva di € 66.099,76 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Molise e di un Comune. A tutela del credito erariale era stato disposto, ante causam, sequestro conservativo su beni immobili, parzialmente confermato con ordinanza e trascritto presso la competente Conservatoria.

Il giudizio di responsabilità si concludeva con la sentenza n. 42/2023, che respingeva la domanda risarcitoria e dichiarava inefficace il provvedimento di sequestro conservativo. La declaratoria non veniva annotata nei registri immobiliari. La Procura regionale promuoveva allora, ai sensi degli artt. 211 e 172, comma 1, lett. c), c.g.c., giudizio per l’interpretazione del titolo giudiziale, chiedendo se l’espressione di inefficacia valesse quale ordine di cancellazione della trascrizione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Sezione afferma la propria giurisdizione. Non si versa ancora nella fase rimessa alla cognizione esclusiva del giudice dell’esecuzione ordinario, perché il precedente giudice si è limitato, ai sensi dell’art. 78 c.g.c., a pronunciare sull’inefficacia del sequestro ante causam. La misura cautelare, in assenza di una sentenza di condanna divenuta esecutiva, non può ritenersi automaticamente convertita in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c., che costituisce l’atto iniziale del processo di espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.).

Nel merito, il giudizio verte sull’interpretazione del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 42/2023, divenuta irrevocabile. La sua natura delimita la cognizione del giudice contabile, che è autonoma rispetto al precedente giudizio ma funzionalmente connessa: è finalizzata esclusivamente a chiarire le statuizioni precettive contenute nella decisione, come emergenti dal congiunto ordito motivazionale e dal dispositivo, ove siano insorte difficoltà o incertezze nella fase di attuazione.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di interpretazione non consente di integrare o modificare il titolo in executivis, né di procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni già emesse. L’art. 211 c.g.c. è collocato nel solco di tali canoni ermeneutici e disciplina un procedimento volto a dirimere eventuali contrasti e incertezze che insorgano in sede esecutiva.

Il ricorso, ammissibile, è quindi accolto nel merito. L’espressione contenuta nel dispositivo della sentenza n. 42/2023 deve intendersi come comprensiva dell’ordine giudiziale, disposto nei confronti della competente Conservatoria dei registri immobiliari, di cancellazione della formalità di trascrizione del sequestro conservativo immobiliare, eseguita ai sensi degli artt. 74 e 75 c.g.c. a tutela delle ragioni erariali. Attesa la peculiarità e la natura della decisione, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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