Inerenza dei costi e abuso del diritto: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 6053 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e di diritto alla detrazione dell’I.V.A., la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli che si collocano in una sfera estranea, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa. L’onere della prova dell’esistenza, della inerenza e della coerenza economica dei costi grava sul contribuente, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione e occorrendo una documentazione di supporto dalla quale ricavare l’importo, la ragione e la coerenza economica della spesa. Il divieto di abuso del diritto preclude il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l’uso distorto di strumenti giuridici in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, ma va escluso quando sia ravvisabile una compressenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, potendo queste rispondere a esigenze di natura organizzativa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società tra professionisti un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, contestando costi ritenuti non inerenti relativi a fatture emesse da una società in accomandita semplice, con conseguente maggior valore da assoggettare a I.R.A.P. e rettifica delle detrazioni I.V.A. Altri due avvisi erano notificati ai soci per maggiori redditi da partecipazione.
I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla C.T.P. di Arezzo, che accoglieva i ricorsi. La C.T.R. della Toscana, previa riunione, rigettava gli appelli dell’Ufficio, ritenendo provata l’esistenza del rapporto contrattuale, la non genericità della previsione contrattuale e l’inerenza dei costi, ed escludendo l’applicabilità dell’art. 54, comma 6-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, per identità delle questioni. Quanto al vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che esso non può concernere allegazioni difensive, ma solo un fatto storico controverso e decisivo, riferito a un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, richiamando Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 2019. Il primo motivo è pertanto inammissibile.
La Corte enuncia quindi i principi pacifici in materia. La deducibilità richiede l’inerenza all’attività di impresa, senza valutazioni di utilità, con prova a carico del contribuente, che deve documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione (Cass., Sez. 5, n. 14190 del 2023). Non basta la contabilizzazione, occorrendo documentazione di supporto dalla quale ricavare importo, ragione e coerenza economica, risultando legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato (Cass., Sez. 5, n. 13300 del 2017). La parte può integrare il contenuto della fattura con elementi di prova (Cass., Sez. 6-5, n. 14858 del 2018).
La difesa erariale contesta la genericità del contratto e degli incarichi. La Corte osserva però che in tal modo si denunzia non già l’erronea ricognizione delle norme, quanto l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, così prospettandosi un vizio motivazionale mirante a una rilettura delle risultanze processuali. Esula dal vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ogni contestazione volta a criticare il convincimento del giudice di merito, formatosi ex art. 116 cod. proc. civ., essendo esclusa una nuova rivalutazione dei fatti in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 15276 del 2021).
Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dei principi sul divieto di abuso del diritto, è anch’esso inammissibile. La Corte ricorda che l’abuso del diritto preclude vantaggi fiscali ottenuti con uso distorto di strumenti giuridici in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, la cui ricorrenza va provata dal contribuente, ma va escluso in presenza di ragioni extrafiscali non marginali (Cass., Sez. 5, n. 31772 del 2019). Integra legittimo risparmio d’imposta la scelta, tra più operazioni, di quella fiscalmente meno onerosa, purché non si traduca in un risparmio illecito (Cass., n. 10121 del 2020).
Nel caso concreto la C.T.R. ha accertato in fatto che la società in accomandita semplice aveva una significativa clientela esterna, escludendo che fosse stata costituita al solo fine di permettere il risparmio fiscale, e ha qualificato l’esternalizzazione come fenomeno economico generale. Il motivo punta ancora una volta a una rilettura degli atti preclusa alla Corte. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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