Inerenza dei costi di manutenzione delle macchine in comodato (Cass. civ. Sez. V n. 13043 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, il principio di inerenza dei costi di cui all’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 costituisce regola economica immanente al sistema fiscale e postula che il reddito tassabile venga in rilievo al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Il relativo perimetro comprende tutte le spese potenzialmente correlate alla produzione di reddito, comprese quelle conseguite per il tramite di beni concessi in comodato a terzi. Ne consegue che il giudice di merito non può negare la deducibilità dei costi di manutenzione delle macchine concesse in comodato fondandosi soltanto sulla previsione contrattuale che li poneva a carico dei comodatari: deve invece accertare, in concreto, se le spese siano state effettivamente sostenute dall’impresa comodante e se siano state sostenute a favore di quest’ultima, inserendosi nel suo programma economico.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava il reddito d’impresa per il 2008, recuperando maggiori somme a titolo di Ires, Irap e Iva. Si contestava, in particolare, l’indebita deduzione dei costi di manutenzione di macchine da caffè concesse in comodato d’uso ai clienti, per asserita mancanza del requisito dell’inerenza, anche perché i contratti di comodato ponevano quei costi a carico dei comodatari. Si contestava altresì lo storno, da un debito per fatture del 2008, di un importo riferibile a prestazioni di annualità successiva.

Il ricorso della contribuente veniva respinto dalla CTP di Napoli e, in appello, dalla CTR della Campania. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, mentre la contribuente illustrava le proprie ragioni con successiva memoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso erariale, in quanto tardivo: a fronte di una notifica del ricorso risalente al gennaio 2016, esso recava una notifica collocata abbondantemente oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la CTR, pur dando atto che la società aveva sostenuto i costi di manutenzione e funzionamento delle macchine, circostanza accertata come pacifica perché non contestata dall’Ufficio, aveva poi negato la deduzione in forza della sola previsione contrattuale che poneva quei costi a carico dei comodatari.

Secondo la Corte, il ragionamento del giudice d’appello muove da un presupposto errato. L’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 ammette la deduzione dei costi nella misura in cui essi si riferiscano ad attività o beni da cui derivano proventi concorrenti a formare il reddito. Si tratta di una regola di portata generale, che demanda all’interprete la verifica dell’effettiva correlazione delle spese al processo produttivo, senza che le pattuizioni negoziali possano di per sé escluderla.

La CTR ha quindi omesso di accertare un dato decisivo: se l’attività di cessione in comodato delle macchinette erogatrici fosse svolta esclusivamente a favore dei comodatari oppure anche della medesima impresa comodante. Ha trascurato, in particolare, di verificare se le macchinette concorressero alla realizzazione del programma economico dell’impresa e se l’accollo dei costi manutentivi, nonostante gli originari accordi negoziali, fosse in realtà funzionale alla produzione del reddito dichiarato.

La verifica andava condotta su un duplice piano: da un lato, se i costi siano stati in concreto sostenuti dalla società, a prescindere da previsioni negoziali eventualmente disapplicabili; dall’altro, se siano stati sostenuti a favore della stessa comodante, inserendosi nel suo programma economico. Accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *