Inerzia Soprintendenza e obbligo motivazionale tra demolizione e fiscalizzazione dell’abuso (TAR Lazio n. 8215 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura cautelare e perde efficacia decorsi 45 giorni dalla notificazione, sicché il ricorso proposto dopo tale termine è inammissibile per carenza di interesse. Quanto all’abuso edilizio realizzato su immobile ricadente in zona omogenea A, l’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune il potere di scegliere tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, previo parere della Soprintendenza; l’inerzia di quest’ultima, decorsi novanta giorni dalla richiesta, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare le ragioni della opzione esercitata. L’illecito edilizio ha carattere permanente e le norme sanzionatorie si applicano anche ad abusi antecedenti all’entrata in vigore del TUED, gravando sul proprietario l’onere di provare la legittimità urbanistica dell’immobile.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che aveva disposto la sospensione dell’attività edilizia e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi per la chiusura di un balcone con struttura tipo veranda, inquadrata come intervento di ristrutturazione edilizia pesante ex art. 16 L.R. Lazio n. 15/2008 e art. 33, comma 4, TUED. L’immobile insiste in zona omogenea A ai sensi del D.M. n. 1444/1968, circostanza che imponeva all’Amministrazione di richiedere il parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, rilevando che l’ordine di sospensione, notificato il 28.8.2023, spiegava efficacia per soli 45 giorni, mentre la notifica del ricorso era avvenuta il 30.10.2023 e il deposito il 17.11.2023, quando il termine era già decorso. La natura cautelare dell’ordine ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, confermata dalla giurisprudenza citata, esclude che l’atto possa essere impugnato dopo la sua automatica decadenza.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto le censure relative all’applicabilità ratione temporis del TUED e delle nozioni di nuova costruzione richiamate dal provvedimento. L’illecito edilizio ha natura permanente, con la conseguenza che le disposizioni sanzionatorie si applicano anche agli abusi realizzati prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 380/2001. Sul proprietario grava l’onere di provare la legittimità dell’immobile, onere non assolto dalla ricorrente; né rileva che l’abuso sia stato acquistato e non realizzato direttamente, atteso il carattere oggettivo dell’illecito.
Parimenti infondate sono risultate le censure relative all’edilizia libera per le vetrate panoramiche amovibili (VEPA), ex art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 380/2001: la chiusura stabile del balcone con telaio in metallo e vetri, realizzata in epoca risalente, configura uno spazio stabilmente chiuso con incremento di volumetria e quindi non può beneficiare del regime di edilizia libera. Esclusa anche l’applicabilità delle tolleranze costruttive ex art. 34-bis TUED, trattandosi di opera nuova non rappresentata nel progetto originario e non di mera irregularità costruttiva.
Il Collegio ha invece accolto la doglianza relativa al difetto di motivazione nella scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria. L’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, applicabile agli abusi in zona omogenea A, richiede il parere della Soprintendenza sulla tipologia sanzionatoria; in caso di inerzia, decorsi novanta giorni, il Comune può provvedere autonomamente ma è comunque tenuto a motivare le ragioni dell’opzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria. Roma Capitale, avendo ricevuto il silenzio della Soprintendenza, si era determinata senza alcuna motivazione, limitandosi a richiamare l’inerzia dell’organo consultivo. Tale carenza integra il vizio denunciato e comporta l’annullamento del provvedimento, fermo il riesercizio del potere amministrativo nel rispetto dell’effetto conformativo.
Nota della Redazione
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