Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 817 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, senza che l’obbligo sia stato adempiuto. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero all’attribuzione dell’importo nominale per ciascuno degli anni scolastici considerati e alla rifusione delle spese.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione, che non aveva però corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che il giudicato sia stato eseguito: nessuna prova dell’avvenuto pagamento è stata fornita dall’amministrazione. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero, ove non vi abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione ha infine giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo quanto stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore costituitosi antistatario.
Nota della Redazione
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