Cittadinanza negata illegittima per precedenti penali del fratello non convivente (TAR Lazio n. 4053 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 non può sconfinare in arbitrio, né fondarsi su una motivazione contraddittoria o perplessa. Sebbene l’indagine sull’affidabilità del richiedente possa estendersi ai componenti del nucleo familiare, occorre che dall’istruttoria emergano elementi idonei a dimostrare che il legame familiare sia in concreto tale da inficiare le prospettive di ottimale inserimento dello straniero nel contesto sociale del paese ospitante. Il diniego non può essere determinato da una valutazione prognostica basata su elementi ipotetici, privi di collegamento con riscontri fattuali e relativi a reati commessi da un familiare non convivente, risalenti nel tempo e già scontati.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia da circa vent’anni e titolare di partita IVA, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana. Il provvedimento era motivato sulla base di osservazioni contrarie della Questura, che avevano evidenziato i precedenti penali del fratello dell’istante per reati in materia di stupefacenti, ricettazione e riciclaggio, nonché un sequestro preventivo di beni disposto a carico della donna, in quanto sorella dell’indagato.

Il Collegio, con ordinanza istruttoria, aveva chiesto all’Amministrazione l’integrazione documentale e i casellari aggiornati, depositati dalla stessa unitamente a una relazione istruttoria. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica di smaltimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto la motivazione del diniego insufficiente a sorreggere il provvedimento. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Collegio ha ricordato che il potere discrezionale dell’Amministrazione, pur ampio, è soggetto al controllo giudiziario sotto i profili della logicità, della proporzionalità e della sufficienza dell’istruttoria. La valutazione di meritevolezza deve basarsi su un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari dell’interessato, non limitandosi ai soli fatti penalmente rilevanti, ma estendendosi all’area della prevenzione di situazioni di astratta pericolosità sociale.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non ha operato alcuna valutazione concreta sull’inserimento sociale della ricorrente, la quale ha documentato un’attività lavorativa stabile e l’acquisto di un immobile. Il diniego si è invece incentrato esclusivamente sulla condotta del fratello, non convivente e con un proprio nucleo familiare costituito, autore di reati risalenti a oltre sedici anni prima dell’adozione del provvedimento e comunque già scontati.

Il Collegio ha giudicato illogica e meramente congetturale l’affermazione della Questura secondo cui la stabilità del rapporto parentale avrebbe potuto indurre la ricorrente ad agevolare future condotte illecite del congiunto: una simile prospettazione, non supportata da alcun elemento concreto, finirebbe per tradursi in una sorta di causa di esclusione a vita dall’ottenimento della cittadinanza. Né l’Amministrazione ha considerato che i due fratelli non risultavano più conviventi, avendo il congiunto trasferito la residenza a seguito del matrimonio e costituito un proprio nucleo familiare.

Alla luce di tali rilievi, il provvedimento è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione assolto all’onere di dimostrare l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale della richiedente e della sua mancata integrazione. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla riemissione del provvedimento previa rivalutazione degli elementi fattuali sulla base dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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