Ottemperanza al giudicato e carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1178 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, accertata la rituale notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia effettuato pagamenti, neppure parziali. All’amministrazione inadempiente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento; per il caso di ulteriore inerzia è nominato sin d’ora commissario ad acta. Il credito non contestato nell’an e nel quantum non richiede ulteriore istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3828/2023, l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo: con ordinanza n. 449 dell’11 febbraio 2025 era stata disposta la regolarizzazione della sentenza prodotta e della certificazione di passaggio in giudicato, adempimento eseguito nei termini assegnati. Il titolo risulta così passato in giudicato e notificato ritualmente.
Ha poi rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Su questo punto il Ministero, pur costituito, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza a carico del Ministero intimato. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000,00 con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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