Inesistenza della notifica del ricorso alla stazione appaltante e inammissibilità (TAR Calabria n. 1185 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso effettuata mediante consegna a un indirizzo PEC riferibile a un soggetto giuridico del tutto estraneo alla pubblica amministrazione destinataria, privo di collegamento con essa, integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione, e non di semplice nullità. L’inesistenza, avendo un regime giuridico diverso dalla nullità, non è sanabile né per effetto della costituzione in giudizio della parte interessata, sia pure al solo fine di eccepire il vizio, né mediante la rinnovazione della notificazione. Ne consegue che, ove sia proposta domanda di annullamento, il ricorso non può ritenersi tempestivamente notificato all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta da Invitalia in favore di una controinteressata per il lotto 5 Calabria di una gara aperta per la conclusione di accordi quadro, suddivisa in più lotti e finalizzata a forniture per il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 956 del 16 gennaio 2026, ha dichiarato la propria incompetenza. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR Calabria con ricorso depositato il 29 gennaio 2026, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, l’accertamento dell’esclusione della controinteressata e il subentro nel contratto. Si sono costituite la stazione appaltante e la controinteressata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Dal testo emerge che il ricorso originario, proposto dinanzi al TAR Lazio, è stato notificato alla stazione appaltante a mezzo PEC a un indirizzo riferibile ad altro soggetto giuridico, privo di collegamento alcuno con la resistente.
Il Tribunale richiama i principi espressi da Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 24329 del 10 settembre 2024, secondo cui la categoria dell’inesistenza della notifica è del tutto residuale e ricorre solo in ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando l’attività notificatoria sia priva delle caratteristiche essenziali, individuabili nella trasmissione da parte di un soggetto normativamente legittimato e nella consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi ricadono nella nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’assoluta mancanza di collegamento tra il destinatario della notifica e la parte del giudizio determina l’inesistenza della notificazione del ricorso originario, come già affermato dalla stessa sezione in un precedente provvedimento.
Da qui la conseguenza processuale: l’inesistenza, a differenza della nullità, impedisce la sanatoria del vizio sia mediante la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, co. 4, c.p.a., sia per effetto della costituzione in giudizio della parte interessata. Il ricorso pertanto non risulta tempestivamente notificato all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.
Richiamato l’art. 41, co. 2, c.p.a., che impone a pena di decadenza la notificazione alla pubblica amministrazione entro il termine di legge, il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile. Le spese di lite sono compensate in considerazione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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