Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 632 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Formatosi il giudicato, l’Amministrazione che non abbia assegnato la Carta elettronica del docente è inottemperante, con conseguente ordine di esecuzione integrale entro il termine fissato e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La celere procedura di ottemperanza giustifica il rifiuto di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza con cui il Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa erogazione e alla rifusione delle spese.

Il ricorso, proposto ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., lamenta il mancato pagamento delle somme dovute mediante assegnazione della Carta. L’Amministrazione, costituitasi, si è opposta all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della copia conforme.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della Carta elettronica.

Il Collegio ha richiamato i propri precedenti conformi in materia, tra cui la sentenza n. 117 del 2024 e numerose ulteriori decisioni, di cui ha fatto proprie le motivazioni.

Accolto il ricorso, sono state adottate le misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, con funzioni attivate su istanza del creditore e adempimento entro i successivi 60 giorni, senza diritto a compenso.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato versato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione a ulteriori somme a titolo di astreinte, stante la celere procedura di ottemperanza disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *