Revoca licenze di polizia per omessa sicurezza dell’armeria (TAR Calabria n. 1186 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca delle autorizzazioni di polizia, l’abuso della persona autorizzata previsto dall’art. 10 del T.U.L.P.S. comprende il dispregio delle prescrizioni e delle regole di condotta, anche formali, cui il titolare è tenuto, sulla base di una valutazione discrezionale dell’autorità in ordine all’abuso accertato e alla sua eventuale ripetitività. La discrezionalità impone però all’amministrazione di assolvere in modo compiuto all’obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza e all’efficienza degli elementi sintomatici dell’abuso. La mancata ottemperanza dell’amministrazione all’ordine di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., disposto a seguito di doglianza avverso il diniego e non per esigenze istruttorie del Collegio, non integra di per sé prova presuntiva dell’inesistenza degli elementi posti a fondamento del provvedimento finale, potendo essere valutata, al più, ai fini delle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 1985 di licenze per il commercio e la riparazione di armi, con esercizi in Cosenza e Montalto Uffugo, impugna il decreto con cui il Questore ha revocato le licenze, oltre al diniego opposto all’istanza di accesso agli atti del procedimento. Nella notte del 30.1.2021 ignoti, dopo aver sfondato le vetrine esterne, asportano numerose armi regolarmente custodite; la maggior parte viene successivamente rinvenuta.

Avviato il procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 per la violazione delle prescrizioni della licenza, il ricorrente chiede l’accesso agli atti, negato in quanto atti ritenuti esclusi ai sensi dell’art. 24 legge n. 241/1990. Segue il decreto di revoca, impugnato con motivi distinti avverso il diniego e avverso la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure, rigettando il ricorso. Sul diniego di accesso, il Tribunale ricorda di aver accolto l’istanza qualificata ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. con ordinanza del 29.10.2025, ordinando alla Questura di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, con esclusione dei soli atti coperti da segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen..

La Questura non ha ottemperato, pur a fronte di notifica tempestiva. Il ricorrente, anziché chiedere la reiterazione dell’ordine o la nomina di un commissario ad acta, ha invocato l’art. 64 cod. proc. amm., sostenendo che l’inottemperanza provi l’insussistenza degli elementi a suo sfavore. La tesi non è accolta: l’ordine era stato adottato a seguito della doglianza avverso il diniego, non per esigenze istruttorie del Collegio. L’inottemperanza non equivale quindi a dimostrazione presuntiva dell’inesistenza di elementi idonei a giustificare la revoca, né dell’esistenza di elementi favorevoli.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sul concetto di abuso ex art. 10 T.U.L.P.S., inteso in senso ampio, comprensivo del dispregio delle prescrizioni e delle regole di condotta, anche formali. Gli elementi fattuali posti a base della revoca — mancato funzionamento del sistema di allarme, mancata chiusura delle saracinesche, avarie del sistema di apertura automatica — rendono immune da mende il giudizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sulla non completa affidabilità del titolare.

Non persuadono le allegazioni difensive. La mancata attivazione della sirena e dell’alert telefonico costituisce indice di non funzionamento dell’impianto. L’ipotesi dei sistemi “jammer” non sminuisce le criticità, anzi le conferma, sottendendo che l’allarme sarebbe neutralizzabile con strumenti di agevole reperimento. La rapidità dell’effrazione non esime, potendo gli strumenti di protezione, se operanti, rallentare l’esecuzione del furto. Quanto all’assenza di una prescrizione puntuale sulle saracinesche, la prassi di non abbassarle corrobora il giudizio di non affidabilità, né l’assenza di contestazioni giova al ricorrente, non essendo l’amministrazione tenuta a verifiche diuturne.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite della fase di merito sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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