Ottemperanza al giudicato, l’inottemperanza del Ministero alla sentenza di condanna per la carta docente determina la nomina di un commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2665 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione, passata in giudicato e ritualmente notificata, il TAR dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando, in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua. L’azione di ottemperanza non si estende alle spese di lite distratte in favore del difensore, se non vi è stata domanda in tal senso.
Il Fatto
La sentenza del Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. A fronte del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha fornito alcuna deduzione o indicazione sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato come, rispetto al titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia effettuato pagamenti, neppure parziali. La mancata contestazione da parte del Ministero ha reso il credito non controverso nell’an e nel quantum, fondando l’accoglimento del ricorso.
Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ha assegnato al Ministero il termine di novanta giorni per provvedere al pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale l’ha esclusa. Il tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e l’entità delle somme pretese hanno reso manifestamente iniqua l’imposizione di una tale misura, in applicazione del principio di cui all’art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm..
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, in conformità ai precedenti citati (cfr. Cons. St. n. 3897/2025, n. 4431/2025, n. 7269/2025, n. 7316/2025).
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Nota della Redazione
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