Valutazione dei titoli dichiarati ma non annotati nello stato matricolare (TAR Lazio n. 13063 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura selettiva e vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione, senza margini di discrezionalità, a tutela dell’affidamento e della par condicio tra i concorrenti. L’annotazione dei titoli nello stato matricolare del dipendente è un adempimento che grava sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 55, terzo comma, d.P.R. n. 3 del 1957, e non può essere addossato al candidato, salvo che l’onere sia espressamente contemplato a suo carico. Ne consegue che i titoli effettivamente posseduti, dichiarati nella domanda di partecipazione e validati dall’ente matricolare, devono essere valutati anche qualora non risultino trascritti nello stato matricolare per fatto dell’amministrazione. In tale evenienza, ove non residuino margini di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può attribuire direttamente il punteggio spettante, ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a..
Il Fatto
Un sovrintendente capo della Polizia di Stato partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti di viceispettore, indicando in domanda alcuni incarichi — di docenza e di preposto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 — regolarmente validati dall’ente matricolare. La commissione esaminatrice non valutava tali titoli, attribuendo la sigla “NV” (non valutabile) in quanto non annotati sul foglio matricolare alla data di scadenza della domanda. Nonostante l’istanza di riesame e la successiva integrazione documentale, l’amministrazione manteneva la propria determinazione, escludendo il candidato dalla graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva che il bando, quale lex specialis del concorso, non ammette disapplicazioni o interpretazioni estensive da parte dell’amministrazione, che resta vincolata alle proprie regole. Tuttavia, la clausola che limita la valutazione ai soli titoli annotati nello stato matricolare non può operare a danno del candidato quando l’omessa annotazione sia imputabile all’amministrazione stessa.
Il Collegio richiama il principio per cui l’aggiornamento del foglio matricolare costituisce un obbligo del Ministero dell’Interno, discendente dall’art. 55, terzo comma, d.P.R. n. 3 del 1957, che impone di indicarvi tutti gli atti suscettibili di valutazione. Al dipendente può semmai imputarsi la mancata indicazione del titolo nella domanda, ma non certo l’inerzia dell’ufficio competente nella trascrizione, tanto più quando la validazione sia già avvenuta e l’errore sia stato riconosciuto dalla stessa amministrazione.
Quanto all’incarico di docenza, la commissione, nel verbale impugnato, aveva affermato che il punteggio fosse stato già correttamente attribuito. Il TAR accerta che, in realtà, il verbale di riesame del 26 marzo 2025 aveva riconosciuto solo parzialmente le istanze del ricorrente, senza motivare la mancata valutazione della seconda docenza. La motivazione tardivamente addotta — la mancata annotazione — non avrebbe comunque potuto giustificare l’esclusione, per le ragioni già esposte.
Il Collegio accoglie il ricorso e, non residuando alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, ordina la rivalutazione della posizione del candidato con attribuzione diretta dei punteggi negati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. L’esito appare coerente con il precedente della stessa sezione in materia, richiamato in motivazione, e con l’orientamento del Consiglio di Stato sulla vincolatività della lex specialis.
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Nota della Redazione
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