Informativa antimafia valida anche in assenza di rapporto contrattuale con la PA (TAR Puglia n. 635 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia può essere legittimamente fondata su una pluralità di elementi indiziari che, valutati nel loro insieme e non in modo atomistico, rivelino il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, ivi inclusi i rapporti di parentela con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali, qualora assumano un’intensità tale da far presumere una regia collettiva dell’impresa. L’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 si interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, determinando la revoca delle autorizzazioni e delle SCIA secondo il meccanismo vincolante di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale attiva nella somministrazione di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici, impugnava l’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Lecce e le successive determine con cui i Comuni di Carmiano e Monteroni di Lecce avevano revocato le SCIA presentate dall’interessata. I provvedimenti si fondavano su una pluralità di circostanze: la condanna del coniuge della ricorrente per gravi delitti legati all’appartenenza, in posizione apicale, all’associazione sacra corona unita; il sequestro preventivo di beni di cui la donna era ritenuta fittizia intestataria; le dichiarazioni fiscali del marito quale dipendente della ditta della moglie; i perduranti contatti documentati tra i coniugi durante la detenzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come le circostanze valorizzate dall’Amministrazione non si risolvessero nella mera constatazione del rapporto di coniugio con un soggetto controindicato, ma delineassero un solido quadro indiziario circa il pericolo di infiltrazione mafiosa. La ricorrente non aveva allegato concreti elementi di segno contrario, limitandosi a offrire ricostruzioni alternative dei fatti, senza scalfire la valutazione discrezionale dell’Autorità prefettizia.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui gli elementi posti a base dell’informativa non devono essere letti in una visione atomistica, ma nel loro insieme, così da comporre un quadro complessivo da cui inferire il possibile condizionamento dell’attività imprenditoriale. È stato altresì ribadito che anche i soli rapporti di parentela possono fondare l’interdittiva quando assumano un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare dell’impresa secondo i metodi della regia clanica.
Quanto ai provvedimenti comunali di revoca delle SCIA, il Tribunale ha chiarito che l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153/2014, si interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche quando manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Ne consegue che la revoca delle autorizzazioni, ancorché abilitanti l’esercizio dell’attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente dall’adozione dell’informazione secondo il meccanismo vincolante di cui all’art. 67 del codice antimafia.
Il Collegio ha infine respinto le doglianze relative alla presunta tardività dell’intervento dei Comuni, osservando come le conseguenze in termini di decadenza delle autorizzazioni discendano dall’esigenza di tutelare l’economia legale dalle interferenze criminali, un interesse pubblico prevalente sulle esigenze reddituali della famiglia dell’interessata. La sentenza è stata compensata quanto alle spese di lite.
Nota della Redazione
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