Divieto prefettizio di detenzione armi illegittimo senza istruttoria sul concreto pericolo (TAR Piemonte n. 1707 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere discrezionale del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) non è assoluto. Esso presuppone l’accertamento di dati di fatto concreti e una prognosi di pericolo fondata su una congrua istruttoria, non su un presupposto meramente affermato. Il giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi va compiuto in concreto, rapportato al momento della valutazione e agli elementi acquisiti, valutando il comportamento complessivo del soggetto. La mancata istruttoria sul presupposto di fatto rende la motivazione solo apparente e vizia il provvedimento, anche quando il provvedimento abbia natura cautelare. Le condotte occasionali o distanti nel tempo, non idonee a incidere attualmente sull’affidabilità, non giustificano la misura; il divieto è sproporzionato in assenza di un livello elevato di conflittualità tale da rendere non inverosimile il rischio di abuso.

Il Fatto

La ricorrente è Console di uno Stato estero dal 2010 e vive da sola in un’abitazione isolata del territorio collinare torinese, dove custodisce beni di valore. Ha il porto d’armi e detiene alcune armi conservate in un caveau protetto da allarme e accessi con codice in suo esclusivo possesso.

Con provvedimento del 21 giugno 2023 il Prefetto della provincia di Torino le ha vietato, ai sensi dell’art. 39 TULPS, di detenere qualsiasi arma, disponendo il sequestro di quelle possedute. L’episodio all’origine del procedimento è una lite tra i figli della ricorrente, durante la quale è intervenuta la Polizia; le armi sono rimaste nel caveau, inaccessibile ai figli. La ricorrente impugna il divieto e il sequestro davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, muovendo dalla premessa che il provvedimento si fonda sull’assunto che le armi fossero facilmente attingibili dai figli della ricorrente. Su tale presupposto è costruita la prognosi di pericolo, aggravata dalla tensione tra i figli.

Il Tribunale rileva però che la sussistenza del presupposto andava verificata, provata e documentata; essa è stata invece affermata in modo apodittico. Non risulta alcuna istruttoria né accertamento obiettivo sul punto. Poiché la ricorrente ha dichiarato di essere l’unica detentrice del potere di accesso al caveau, e i figli non abitano nella casa materna, occorreva prestare fede a tali dichiarazioni fino a prova contraria.

La mancata istruttoria si riflette sulla motivazione, che si configura come meramente apparente, e invalida procedimento e provvedimento. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudizio prognostico deve basarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti, con congrua motivazione che consenta al giudice di verificarne la non irrazionalità (Cons. Stato, sez. VI, n. 2576 del 2006; sez. III, n. 5039 del 2014).

Quanto all’affidabilità, non la compromettono le condotte occasionali o distanti nel tempo, incapaci di incidere attualmente sul giudizio (TAR Campania, sez. V, n. 3423 del 2016). Il litigio tra i figli è stato caricato di valenza eccessiva: evento sporadico, avvenuto accidentalmente in un luogo dove essi non risiedono. La loro condotta non è ascrivibile oggettivamente alla ricorrente solo perché ella vi ha assistito. Manca qualsiasi elemento per cogliere pericolosità nelle sue abitudini di vita.

Il potere prefettizio deve fondarsi su indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, con apprezzamento non irrazionale e motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018). La natura cautelare del provvedimento ammette considerazioni probabilistiche, ma solo su fatti assistiti da sufficiente fumus di pericolo, che qui non si ravvisano. Il divieto è quindi sproporzionato, in assenza di un livello elevato di conflittualità tale da rendere non inverosimile il rischio di reazione impulsiva. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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