Ottemperanza per il riconoscimento del beneficio ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (TAR Marche n. 782 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, senza che sussistano i presupposti per la liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia nell’esecuzione del titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito solo formalmente, senza opporre alcuna difesa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima dell’avvio dell’azione esecutiva. Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza della pretesa, non avendo l’Amministrazione, costituita solo formalmente, opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità del credito.
Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza passata in giudicato, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà all’esecuzione entro i successivi 120 giorni dall’istanza del creditore.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo la sola nomina del Commissario sufficiente a fungere da stimolo per l’adempimento e non ravvisando particolari motivi per dubitare della sollecita esecuzione. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario, in conformità all’indirizzo del Consiglio di Stato richiamato in motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.