Informativa antimafia resiste se il quadro indiziario è unitario e attuale (TAR Sicilia n. 1786 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatici e indiziari dai quali desumere, secondo la regola del più probabile che non, il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Gli elementi di fatto vanno valutati non atomisticamente ma unitariamente, cosicché ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri. Il carattere risalente delle vicende e la diversità del contesto territoriale non escludono di per sé l’attualità del rischio, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento per far virare l’impresa fuori dal cono d’ombra della mafiosità. I reati spia di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 integrano una presunzione di pericolo, rilevando anche se il processo si è concluso con proscioglimento per prescrizione. Il contraddittorio preventivo ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non impone la reiterazione della comunicazione quando l’elemento sintomatico sia già stato indicato e discusso.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata, attiva nel settore edile e iscritta dal 2023, impugna davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Prefetto adotta una nuova informativa antimafia interdittiva, richiamando per relationem una precedente misura già annullata per carenza di contraddittorio.
Dopo l’annullamento, l’Amministrazione avvia il confronto procedimentale e adotta un nuovo provvedimento ostativo, valorizzando un ulteriore elemento: l’assunzione, negli anni 2015-2018, di un lavoratore legato a un esponente di una consorteria criminale. La società propone ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo l’inidoneità del quadro indiziario, l’assenza di attualità del rischio, la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e la violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la materia muovendo dall’art. 84 d.lgs. n. 159/2011, che riconosce come elemento fondante l’informativa gli “eventuali tentativi” di infiltrazione: si tratta di una fattispecie di pericolo, non di un accertamento di carattere definitivo. Il giudizio va condotto con inferenza logica, verificando che l’ipotesi di permeabilità risulti più probabile delle altre messe insieme.
La risalenza delle vicende non inficia l’esito. Il mero decorso del tempo non comporta perdita del requisito di attualità né inutilizzabilità del materiale istruttorio, occorrendo piuttosto fatti nuovi positivi e il loro consolidamento. Nemmeno la diversità del contesto territoriale rileva, non richiedendosi continuità di ambiti criminali.
Quanto alle vicende penali, per i reati spia — estorsione e usura, e poi la turbata libertà degli incanti — l’Amministrazione deve limitarsi ad attestare il rischio desunto dalla vicenda, anche quando il processo si sia chiuso con proscioglimento per prescrizione: l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude la valutazione sul piano della prevenzione. Irrilevanti restano l’esclusione di contesti associativi, la modestia economica del fatto e la posizione marginale dell’interessato.
Sui rapporti personali, il Collegio ritiene non illogico trarre argomenti dalla vicinanza a familiari di un soggetto posto al vertice di una consorteria, valorizzando il ruolo di padrino di cresima del figlio del boss e il contesto locale ristretto. Neppure l’omessa dichiarazione dei pregressi rapporti lavorativi giustifica una mera dimenticanza, né appare abnorme cogliere elementi sfavorevoli dal contegno reticente in audizione.
Sul piano procedimentale, il Collegio esclude l’obbligo di reiterare la comunicazione: l’elemento sintomatico della vicinanza era già stato comunicato e discusso, mentre il rapporto lavorativo è stato rappresentato quale argomento di confutazione delle osservazioni. Nel merito, la prevenzione collaborativa è esperibile solo per contatti sporadici, non ravvisabili nel caso. La perdurante titolarità societaria e il legame con l’esponente precludono una favorevole valutazione, nonostante le modifiche degli organi e l’adozione di un modello organizzativo. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.