Visto di conformità negato per debiti: rileva onorabilità, non rottamazione (TAR Lazio n. 6518 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di assistenza fiscale, inclusa l’apposizione del visto di conformità, è riservata a soggetti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e moralità di alto profilo. Il requisito dell’assenza di violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia contributiva e tributaria, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, deve sussistere ab initio e permanere nel tempo, con riferimento anche alle violazioni commesse quale contribuente-persona fisica. L’adesione alla definizione agevolata o la proposizione di opposizione all’esecuzione avverso le cartelle non escludono la legittimità dell’esclusione, ove la situazione debitoria risulti comunque sussistente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum.
Il Fatto
Una dottoressa commercialista, iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 241/1997, presentava istanza di rinnovo dell’iscrizione. La Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, riscontrata in Anagrafe Tributaria una significativa esposizione debitoria con partite definitivamente accertate, la invitava a regolarizzare le violazioni nel termine di venti giorni. Decorso infruttuosamente il termine, l’amministrazione comunicava l’esclusione dall’elenco a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della polizza assicurativa. La professionista impugnava il provvedimento deducendo l’assenza di false attestazioni, essendo in corso una procedura di rottamazione quater e un giudizio di opposizione all’esecuzione, nonché il difetto di motivazione per il mancato esame del proprio riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito l’oggetto del giudizio, circoscritto alla sola esclusione dall’elenco dei soggetti abilitati al visto, ritenendo meramente informativo l’avviso relativo all’eventuale attivazione del procedimento di revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998. Ha quindi ricostruito il quadro normativo, valorizzando la funzione fiduciaria del rapporto tra amministrazione e professionista, che si sostituisce alla stessa nell’attività di controllo finalizzata alla corretta riscossione dei tributi.
La sussistenza del requisito di onorabilità è stata qualificata come presupposto necessario per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco. La giurisprudenza richiamata dal Collegio ha precisato che le violazioni tributarie rilevanti possono riguardare il professionista anche come contribuente-persona fisica, ledendo comunque il rapporto fiduciario con l’Erario. La consistente esposizione debitoria, attestata da numerose cartelle notificate dal 2015 in avanti e qualificate come violazioni gravi e ripetute, è stata ritenuta idonea a fondare il provvedimento di esclusione adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, lett. c) e 21, comma 2, lett. c), d.m. n. 164/1999.
Quanto alle circostanze dedotte dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto la rottamazione quater non dirimente, difettando la prova della piena corrispondenza tra le partite considerate dall’amministrazione e quelle definite; la rateizzazione prodotta risultava, in ogni caso, con decorrenza successiva al termine indicato nella comunicazione preventiva. Il giudizio di opposizione all’esecuzione, inoltre, non era assistito da evidenza della corrispondenza tra le cartelle opposte e quelle considerate dal provvedimento, né dalla dimostrazione di un provvedimento di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
La richiesta di rateizzazione presentata successivamente all’adozione del provvedimento è stata ritenuta irrilevante in base al principio tempus regit actum, non potendo inficiare la legittimità di un atto emesso sulla base della situazione fattuale coeva. Il mancato esame del riscontro inviato dalla professionista non ha inficiato la motivazione del provvedimento, fondato sull’indicazione analitica delle cartelle insolute e sulla considerevole esposizione debitoria. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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