Diniego di visto per motivi di lavoro e archiviazione della denuncia per motivi procedurali: non inficia la legittimità del provvedimento (TAR Lazio n. 12775 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, l’autorità consolare può legittimamente motivare il provvedimento negativo richiamando un precedente diniego fondato sulla circostanza che il nulla osta al lavoro riguardasse altra persona. L’eventuale archiviazione della denuncia penale presentata dall’Ambasciata, disposta per ragioni meramente procedurali — quale il difetto di competenza territoriale del giudice adito — non inficia la ragionevolezza e la correttezza della motivazione del diniego, in quanto lascia impregiudicata la fondatezza dell’ipotesi di reato prospettata, circostanza peraltro ininfluente nel giudizio amministrativo di legittimità. In tale prospettiva, la verifica giurisdizionale si concentra sulla coerenza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, che deve ritenersi sufficiente quando il diniego risulti ragionevolmente correlato alla situazione di fatto conosciuta dall’Amministrazione al momento dell’adozione.
Il Fatto
Il ricorrente contestava il provvedimento del 5 maggio 2025 con cui l’Ambasciata d’Italia a Tunisi aveva negato il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Tale diniego risultava motivato dal richiamo a un suo precedente, coevo diniego, nel quale si era evidenziato che il nulla osta al lavoro, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia, riguardava, in realtà, altra persona. L’interessato aveva inoltre presentato denuncia per il rilascio del visto, che aveva dato luogo a un procedimento penale.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, con ordinanza del 16 marzo 2026, aveva disposto a carico di entrambe le parti il deposito della documentazione concernente l’esito della denuncia presentata dall’Ambasciata. Il ricorrente depositava quindi la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Roma e il conseguente decreto del GIP, mentre il Ministero eccepiva che tale documentazione non inficiava la correttezza sostanziale della motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato la documentazione versata in atti, rilevando come l’archiviazione disposta dal GIP di Roma fosse stata motivata esclusivamente dal richiamo alla competenza per reati commessi all’estero di cui all’art. 10 cod. proc. pen., senza quindi alcuna valutazione nel merito della notizia di reato. L’archiviazione per ragioni procedurali, ha osservato il Collegio, lascia impregiudicata la fondatezza dell’ipotesi di reato prospettata dall’Amministrazione resistente, sebbene tale circostanza sia ininfluente nel giudizio amministrativo.
La verifica del giudice amministrativo, infatti, non ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti penali della condotta del richiedente, ma la ragionevolezza della motivazione del provvedimento di diniego del visto. In questa prospettiva, la decisione dell’Ambasciata di negare il visto richiamando il precedente diniego — in cui si evidenziava che il nulla osta riguardava altra persona — è stata ritenuta coerente e logicamente sostenibile, alla luce della documentazione conoscibile al momento dell’adozione del provvedimento.
La circostanza che l’archiviazione sia intervenuta per motivi meramente procedurali, e non per infondatezza della notizia di reato, non ha quindi inficiato la correttezza della motivazione del diniego, che mantiene la propria validità in quanto basata su un elemento oggettivo e documentato. Il Collegio ha pertanto ravvisato la ragionevolezza della motivazione dell’impugnato rifiuto, respingendo il ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, considerate le peculiarità della vicenda e l’evoluzione del quadro documentale nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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