Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato sulla Carta del docente: accolta l’ottemperanza (TAR Lazio n. 11800 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza possibilità di sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratiche, né per difficoltà economiche e finanziarie. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, dovendosi verificare la corretta attuazione del giudicato ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) e art. 112 e ss. c.p.a.. L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il titolo giudiziale, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza, con conseguente ordine di esecuzione e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accertava il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo nominale di € 2500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni in essa contenute. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui era chiesta l’esecuzione, confermando la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo della mancata esecuzione del giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni, e non avendo l’amministrazione eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni sull’inerzia serbata, tale comportamento integra gli estremi della inottemperanza. La circostanza che il Ministero si fosse costituito con formula di stile e non avesse spiegato alcuna difesa sostanziale ha ulteriormente confermato l’assenza di giustificazioni.
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha contestualmente nominato il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Collegio ha, inoltre, disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione nell’adempimento degli obblighi relativi al bonus docente. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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