Informativa antimafia e rinvio a giudizio per reato spia non automatici (TAR Toscana n. 1044 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti spia richiamati dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 costituisce indizio idoneo a fondare l’informazione antimafia interdittiva. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con la logica del più probabile che non, non con quella della certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria della responsabilità penale. La misura preventiva non richiede la definizione del processo penale, né impone alla Prefettura di rinnovare l’istruttoria già compiuta sugli atti dell’autorità giudiziaria. Il potere prefettizio incontra il limite dei seri ed univoci elementi fattuali, che escludano la sanzione di semplici sospetti. L’iscrizione nella white list in epoca precedente non è contraddetta dall’adozione dell’interdittiva fondata su un sopravvenuto rinvio a giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore dei rifiuti e dei servizi ambientali. Un’indagine della Procura distrettuale antimafia di Firenze, avviata nel 2014 e relativa a numerosi soggetti, ha ipotizzato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e contestato l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Secondo l’accusa, la società si sarebbe avvalsa per i trasporti di una ditta riferibile al clan dei Casalesi, già destinataria di informativa antimafia.

Nel 2019 la Prefettura aveva accolto l’istanza di iscrizione nella white list, nonostante la pendenza del procedimento penale. Dopo il rinvio a giudizio disposto nel 2020, il Prefetto ha emesso informazione antimafia interdittiva e disposto la cancellazione dalla white list. La società ha impugnato il provvedimento, l’annotazione ANAC e gli atti presupposti, lamentando l’automatismo tra rinvio a giudizio e interdittiva e l’assenza di motivazione sul mutamento di orientamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare accoglie l’eccezione di tardività del deposito documentale dell’Avvocatura, avvenuto oltre il termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a., e ritiene non equiparabile a scritto difensivo la relazione prefettizia. Nel merito, la questione centrale riguarda la natura del giudizio di pericolosità: si tratta di fattispecie di pericolo, non di accertamento penalistico, e gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.

Il Tribunale chiarisce che il potere prefettizio si giustifica in funzione della prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico, ma incontra un limite invalicabile: non può sanzionare semplici sospetti. Il pericolo è integrato quando sussistono seri ed univoci elementi fattuali dai quali inferire, secondo il criterio del più probabile che non, il tentativo di infiltrazione. Richiama sul punto T.a.r. Toscana, IV sez., 2 novembre 2023, n. 994, che a sua volta cita Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758.

Nel caso concreto il decreto di rinvio a giudizio riguarda il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata per i rapporti continuativi con la società di trasporti ritenuta espressione del clan. Il Collegio osserva che l’associazione finalizzata a quel delitto rientra tra i reati dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., espressamente richiamati dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011 tra i delitti spia.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 11408/2022 e n. 1315/2017), il Tribunale sottolinea il disvalore sociale del traffico illecito di rifiuti, che già da solo espone i contesti imprenditoriali al rischio infiltrativo. A ciò si aggiunge l’aggravante mafiosa e il rapporto con un’impresa già colpita da interdittiva, elementi che denotano la probabile presenza di legami con la criminalità organizzata, tanto più che l’assetto societario non è mutato.

Il Collegio ritiene quindi che il provvedimento non applichi alcun automatismo presuntivo, ma si fondi su un’autonoma valutazione prefettizia di elementi pregnanti, concreti e attuali. Quanto alla precedente iscrizione nella white list, essa risale a una fase iniziale del procedimento penale, mentre il valore indiziario del sopravvenuto rinvio a giudizio è tipizzato dalla legge. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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