Revisione prezzi: l’indice Istat non si capitalizza tra annualità (TAR Lombardia n. 3899 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi negli appalti pubblici ha natura intrinsecamente periodica, sicché il relativo compenso va calcolato distintamente per ciascuna annualità o periodo contrattuale oggetto di riconoscimento. L’indice ISTAT-FOI deve essere applicato alla variazione registrata nel singolo periodo di riferimento, senza possibilità di cumulare o capitalizzare gli incrementi degli anni precedenti, estendendone gli effetti ai periodi successivi. La deliberazione che, all’esito di un giudicato non satisfattivo ma di mero annullamento, ridetermina il compenso revisionale coprendo spazi lasciati “in bianco” dalla sentenza è atto autonomamente lesivo, impugnabile con separata domanda di annullamento e non già con il ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Una società cooperativa, affidataria di un servizio di prestazioni infermieristiche e socio-assistenziali eseguito dal 1° dicembre 2014 al 30 aprile 2023, chiedeva alla propria ASST il riconoscimento della revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Il procedimento si concludeva con un primo provvedimento che riconosceva un importo ridotto, avverso il quale la società proponeva ricorso al TAR, che lo accoglieva parzialmente. Avverso tale pronuncia l’amministrazione proponeva appello al Consiglio di Stato, che riformava la sentenza riducendo i periodi oggetto di revisione e fissando la decorrenza degli interessi moratori dalla data dell’istanza.
A seguito della nuova istruttoria, l’ASST adottava una deliberazione con cui riconosceva alla società un importo a titolo di revisione prezzi di € 150.594,74, oltre interessi. La società impugnava l’atto, contestando l’applicazione dell’indice ISTAT-FOI per i singoli periodi e sostenendo che la variazione dovesse invece essere calcolata in via cumulativa dall’inizio del rapporto, con conseguente spettanza di una somma maggiore, pari a € 448.139,95.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha in primo luogo respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ASST, secondo cui la società avrebbe dovuto attivare il giudizio di ottemperanza anziché proporre un autonomo ricorso per l’annullamento. Le sentenze di merito avevano lasciato “in bianco” l’esatta individuazione degli indici da applicare e, pertanto, la deliberazione gravata costituiva atto autonomamente lesivo, coprendo spazi non definiti dal giudicato e frutto di attività valutativa libera dell’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che la ratio dell’istituto della revisione prezzi è quella di adeguare il corrispettivo all’aumento dei costi registrato nel periodo di riferimento, per ripristinare l’equilibrio sinallagmatico del contratto. La revisione ha natura intrinsecamente periodica: il calcolo deve essere effettuato distintamente per ogni periodo contrattuale, applicando la variazione dell’indice ISTAT-FOI corrispondente a ciascuna annualità oggetto di revisione, così da garantire che l’adeguamento corrisponda all’effettiva variazione dei costi subita in quel determinato lasso temporale.
Il metodo di calcolo seguito dall’ASST — individuazione del periodo, determinazione della variazione dell’indice, applicazione della percentuale al fatturato del periodo, ripetizione per ogni annualità — è stato ritenuto conforme alla giurisprudenza amministrativa, che richiede di rilevare la variazione annuale per l’intero periodo di riferimento e di applicare la media annua dell’indice per ogni periodo di durata del servizio. La tesi della ricorrente, diretta a cumulare la variazione dell’indice calcolata dalla prima annualità fino a quella oggetto di revisione, è stata invece respinta, in quanto avrebbe determinato una indebita capitalizzazione delle variazioni degli anni precedenti, estendendone gli effetti anche ai periodi successivi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione giuridica.
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Nota della Redazione
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