Ampliamento censure in memoria ex art 73 cpa non integra mutatio libelli (C.G.A.R.S. n. 1044 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. che non introduce una pretesa obiettivamente diversa, ma si limita a svolgere e precisare censure già formulate, integra una semplice emendatio libelli e non una mutatio libelli, restando immutati il petitum e la causa petendi. La declaratoria di inammissibilità fondata sull’uso della memoria anziché del ricorso per motivi aggiunti è pertanto errata. La questione del rispetto del termine decadenziale per l’approvazione degli strumenti urbanistici regionali costituisce il nucleo originario della domanda e non un tema nuovo. Il termine complessivo di 540 giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e art. 6, comma 1, l.r. n. 9/1993, ha carattere perentorio: il suo superamento determina l’illegittimità dell’approvazione intervenuta dopo la scadenza.
Il Fatto
Il TAR Sicilia, Sezione Terza, con la sentenza n. 1685/2023 ha rigettato il ricorso proposto avverso il D.D.G. n. 4/2019 del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, che aveva approvato la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara, adottata con deliberazione commissariale.
Il primo giudice ha ritenuto che il termine per l’approvazione definitiva fosse di 540 giorni, non di 270, e ha dichiarato inammissibili le censure introdotte con memoria ex art. 73 c.p.a., con le quali si deduceva lo spirare anche del termine più lungo. La ricorrente ha proposto appello, contestando sia la declaratoria di inammissibilità sia il merito delle modifiche d’ufficio alla destinazione urbanistica dei propri terreni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. Richiamando un orientamento consolidato — Cons. Stato, sez. III, n. 8601 del 2025 e Cons. Stato, sez. VII, n. 9150 del 2024 — precisa che la mutatio libelli presuppone una pretesa obiettivamente diversa, con un petitum più ampio o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima. Si ha invece emendatio quando muta solo l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo, oppure quando il petitum è semplicemente meglio calibrato.
Nel caso concreto la Corte rileva che con la memoria la ricorrente non ha introdotto un diverso thema decidendum. Sono rimasti immutati sia il petitum — annullamento del provvedimento impugnato — sia la causa petendi, incentrata sul rispetto dei termini degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e art. 6, comma 1, l.r. n. 9/1993. La declaratoria di inammissibilità è quindi errata.
Passando al merito, il Collegio richiama la propria sentenza n. 685 del 9 giugno 2022, che ha chiarito come il silenzio-assenso a 270 giorni non equivalga ad approvazione definitiva, potendo ancora intervenire la determinazione assessoriale modificativa entro il termine prorogato, per complessivi 540 giorni. Tale termine è dotato di assoluta perentorietà: il suo superamento rende illegittima l’approvazione tardiva.
La Corte reputa irrilevanti le considerazioni del primo giudice sul giudicato, poiché il richiamo alla pronuncia n. 685/2022 era stato operato non per invocarne un’efficacia erga omnes, ma per dimostrare la corretta lettura della censura. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti due, con annullamento in parte qua del decreto assessoriale e compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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