Sopravvenuta informazione antimafia liberatoria e improcedibilità del ricorso (TAR Umbria n. 146 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto rilascio dell’informazione antimafia liberatoria e la rinnovata iscrizione della società alla white list fanno venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso i provvedimenti di sottoposizione e di proroga delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non risultando più attuale la lesione dedotta per effetto del venir meno degli effetti pregiudizievoli degli atti impugnati. La circostanza che l’Amministrazione non abbia preso posizione sull’esito processuale non impedisce la declaratoria di improcedibilità, che il giudice adotta d’ufficio sulla base degli atti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Umbria il provvedimento con cui la Prefettura di Perugia l’aveva sottoposta a misure di prevenzione collaborativa antimafia ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti e istruttori. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli ulteriori motivi esaminati dall’Amministrazione e, poi, al provvedimento di proroga delle medesime misure.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse: la Prefettura aveva adottato informazione antimafia liberatoria, non risultando cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 né tentativi di infiltrazione mafiosa ex artt. 84 e 91 del medesimo decreto; contestualmente era stata rinnovata l’iscrizione della società alla white list di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i ricorsi avevano ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti prefettizi di sottoposizione e di proroga delle misure di prevenzione collaborativa. La sopravvenienza segnalata dalla ricorrente incide in modo diretto su tali atti, privandoli della loro attuale attitudine lesiva.
La informazione antimafia liberatoria esclude espressamente la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto e dei tentativi di infiltrazione mafiosa. La rinnovata iscrizione alla white list conferma il venir meno del contesto pregiudizievole che aveva giustificato l’adozione delle misure. L’effetto pratico degli atti impugnati risulta quindi superato.
La difesa dell’Amministrazione, pur avendo depositato una corposa memoria, non ha preso posizione sull’esito processuale. Tale condotta non ostacola la definizione del giudizio, poiché il venir meno dell’interesse è ricavabile dagli atti e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.
Il Collegio dà dunque atto del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito e dichiara i ricorsi improcedibili, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe la legittimità sostanziale degli atti impugnati.
Quanto alle spese, considerate le peculiarità della vicenda, il Collegio dispone la loro integrale compensazione. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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