Il diniego di cittadinanza per condotte del coniuge è legittimo (TAR Lazio n. 7661 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità, sindacabile solo per controllo estrinseco e formale, e non richiede l’accertamento di responsabilità penali: elementi meramente indiziari, fondati su rapporti dei servizi di sicurezza, sono idonei a legittimare il diniego. I legami familiari del richiedente, specie il rapporto coniugale, possono rilevare ai fini della valutazione di pericolo per la sicurezza della Repubblica. La motivazione del diniego può essere attenuata quando una più ampia disclosure lederebbe la segretezza delle investigazioni; l’omissione del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è configurabile quando il provvedimento si fondi su dati riservati, purché assicurata l’ostensione in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, fondato su elementi emersi dall’attività informativa riguardanti il coniuge, ritenuti ostativi per possibili pericoli alla sicurezza della Repubblica. L’Amministrazione ometteva il preavviso di diniego, trattandosi di dati riservati.
La ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, nonché violazione del principio di personalità della responsabilità penale, contestando la rilevanza di elementi relativi al coniuge e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la cittadinanza è concessa con valutazione ampiamente discrezionale, condizionata all’esistenza di un interesse pubblico e allo status illesae dignitatis del richiedente. Il sindacato del giudice si limita al controllo estrinseco e formale, non estendendosi al merito valutativo dell’Amministrazione.
Quanto al vizio di motivazione, il Collegio ritiene legittimo un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo quando una più ampia disclosure potrebbe compromettere la segretezza delle investigazioni. Il richiamo ob relationem al contenuto degli atti riservati soddisfa l’adeguatezza motivazionale, mentre i diritti di difesa sono garantiti dall’ostensione in giudizio con le cautele previste.
Sulla rilevanza dei legami familiari, la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente il rapporto di parentela stabile e duraturo, applicabile a fortiori al rapporto coniugale, che implica comunione di vita e prossimità alle frequentazioni del coniuge. Per la logica preventiva della materia, non occorrono responsabilità penali accertate: bastano sospetti fondati su elementi concreti.
Il TAR esclude altresì la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, poiché la sua ratio presuppone che l’interessato conosca gli elementi del futuro provvedimento negativo, il che è incompatibile con la classifica di riservatezza. L’equilibrio tra sicurezza dello Stato e diritto di difesa è assicurato dall’ostensione giudiziale, avvenuta nella specie.
Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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