Mozione di indirizzo estranea all’obbligo di riedizione non elude il giudicato (TAR Umbria n. 149 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulla in parte qua una deliberazione consiliare e impone la rinnovazione della votazione su una osservazione al PRG vincola l’Amministrazione solo sotto il profilo procedimentale, non quanto al contenuto della nuova determinazione. Ne consegue che alcun limite può farsi discendere da quella pronuncia all’adozione di un atto di mero indirizzo politico, avente ad oggetto i futuri orientamenti di governo del territorio, che costituisce atto autonomo ed estraneo all’ambito coperto dal giudicato. La clausola conformativa che impone di tenere conto dell’iter amministrativo già svolto non preclude ogni ulteriore istruttorio; essa grava piuttosto di un onere motivazionale aggravato l’ipotesi di rigetto dell’osservazione. Le censure di annullabilità proposte in via subordinata, estranee al perimetro dell’ottemperanza, vanno esaminate nella sede di cognizione, con mutamento del rito.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato una osservazione alla variante al PRG – Parte strutturale del Comune, chiedendo la riclassificazione di un proprio terreno da area agricola a zona edificabile. Nella seduta consiliare l’osservazione era stata ritenuta non accolta a seguito dell’astensione di tutti i consiglieri presenti. Il TAR, con precedente sentenza, aveva annullato in parte qua gli atti gravati, qualificando quella votazione come infruttuosa e imponendo al Consiglio comunale la rinnovazione del voto.

In esecuzione, il Comune rinnovava l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, differiva la votazione e approvava dapprima una mozione di indirizzo diretta a vincolare paesaggisticamente l’intera area e a limitare l’edificabilità alla zona industriale esistente, quindi accoglieva la osservazione della ricorrente. Questa ha proposto azione di ottemperanza, deducendo la violazione ed elusione del giudicato e la nullità della deliberazione recante la mozione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’ampiezza del vincolo conformativo. La sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto profili essenzialmente procedimentali e imponeva una nuova deliberazione sulla osservazione, senza fissare alcun vincolo sul contenuto della stessa. Da ciò il primo corollario: nessun limite può trarsi da quella pronuncia all’approvazione della mozione di indirizzo politico, volta a indicare i futuri orientamenti di governo del territorio.

La mozione, osserva il TAR, è atto autonomo, di mero indirizzo, che dovrà eventualmente trovare attuazione in successivi atti per quanto di competenza comunale, e resta estranea all’ambito coperto dal giudicato. L’effetto conformativo non si estende quindi agli indirizzi generali dell’Ente sull’area interessata.

Quanto alla clausola che imponeva di tenere conto dell’iter amministrativo già svolto, il Collegio ne circoscrive la portata: essa non vieta ulteriori approfondimenti istruttori, ma avrebbe imposto un onere motivazionale rafforzato solo ove il Consiglio avesse respinto l’osservazione. L’ipotesi non si è verificata, perché l’osservazione è stata accolta con autonoma deliberazione, in tal modo ottemperando alla sentenza. Il documento istruttorio conferma che l’Ufficio ha riproposto la questione nelle medesime condizioni procedimentali, senza nuova istruttoria, richiamando espressamente il dictum giudiziale.

Il Collegio rileva altresì che la stessa sentenza invocata contemplava la possibilità di un supplemento istruttorio, laddove consentiva di tenere conto delle procedure pianificatorie in itinere. Parimenti irrilevante è la sopravvenuta pronuncia regionale di parere favorevole con prescrizioni sulla variante.

Le censure subordinate — difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, violazione del principio di non aggravamento — attengono a profili di annullabilità e vanno trattate nel rito ordinario. Il TAR rigetta dunque la domanda di ottemperanza, dispone il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. — richiamando C.d.S., A.P., 15 gennaio 2013, n. 2 — e fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026, riservando al definitivo ogni statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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