Errore sull’ingente quantità e nullità dell’aumento per continuazione (Cass. pen. Sez. VI n. 37356 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, deve fondarsi sul peso effettivo delle sostanze e sulla relativa quota di principio attivo, non su valori ponderali alterati da errori materiali. Ove l’imputazione e la sentenza d’appello riportino quantitativi lordi macroscopicamente errati, la valutazione dell’aggravante è viziata e va rinnovata dal giudice del rinvio. E’ altresì nulla la sentenza che determini l’aumento per la continuazione senza indicare il fatto più grave e senza esplicitare le ragioni della misura applicata, restando incerto se il residuo reato in materia di armi sia stato autonomamente considerato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale locale per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con l’aggravante dell’ingente quantità, e per la detenzione di un’arma e relativo munizionamento ai sensi dell’art. 2, legge n. 110 del 1975. Il ricorrente proponeva tre motivi di censura.
Con il primo si contestava l’aggravante dell’ingente quantità, sul rilievo che i giudici del merito avevano travisato i dati ponderali delle sostanze, indicando quantitativi in tonnellate laddove il verbale di sequestro e le dosi medie singole restituivano valori in grammi. Con il secondo si deduceva vizio di motivazione sull’aumento per la continuazione. Con il terzo si contestava il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI accoglie i primi due motivi e dichiara inammissibile il terzo. Il percorso argomentativo muove dal raffronto tra imputazione, sentenza d’appello e verbale di sequestro, acquisito in considerazione del rito abbreviato con cui il processo era stato definito.
Da tale raffronto emerge un errore materiale. L’imputazione indicava il peso lordo della cocaina in più di una tonnellata; la sentenza gravata, trascrivendo la contestazione, descriveva in più di due tonnellate il peso lordo della cannabis. Il tenore del verbale di sequestro consente invece di affermare che le quantità andavano definite in grammi: 1.027 grammi di cocaina, pari a poco più di un chilogrammo lordo, e 1.852,16 grammi di cannabis, poco meno di due chilogrammi.
Tali riferimenti, filtrati alla luce degli accertamenti tecnici valorizzati dalla sentenza di primo grado, che indicavano la quota di principio attivo tra il 10 e il 19 per cento per la cannabis e tra l’89 e il 99 per cento per la cocaina, ridondano senza incertezze sulle valutazioni relative all’aggravante in contestazione. La valutazione va dunque rinnovata, una volta ristabiliti i corretti valori.
Quanto al secondo motivo, l’aumento per la continuazione era stato quantificato in un anno di reclusione su una pena base di otto anni, omettendo di indicare quale fosse il fatto più grave e senza precisazione alcuna sulla modulazione. La lettura della decisione appellata non consentiva di comprendere se i fatti di cui all’art. 73, comma 1 e comma 4, fossero stati considerati in continuazione tra loro, con difetto di motivazione sulla quota di pena in aumento, o se l’incremento fosse stato comminato solo per il residuo reato in materia di armi, senza esplicitare le ragioni della misura. Sollecitata dall’appello, la Corte del merito non aveva risposto.
Ne deriva l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, sui punti dell’aggravante dell’ingente quantità e del trattamento sanzionatorio. La Corte precisa che i profili di incertezza si intrecciano con la rivalutazione del primo motivo: ove il fatto punito ai sensi dell’art. 73, comma 4, riceva autonoma considerazione e vengano meno gli indici dell’aggravante, graverà sul giudice del rinvio l’onere di verificare l’eventuale maturazione della prescrizione. Il terzo motivo è inammissibile per non essere stato devoluto al giudice d’appello.
Nota della Redazione
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