L’elusione dell’opposizione a decreto penale non limita la modifica dell’imputazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 14946 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero può procedere, nel dibattimento, alla contestazione suppletiva di un’aggravante senza specifici limiti temporali o di fonte, anche quando la modifica dell’imputazione avvenga dopo l’opposizione a decreto penale, purché siano rispettate le garanzie difensive dell’imputato. In tale evenienza, la facoltà di modificare l’imputazione non è condizionata all’emersione di nuovi elementi di fatto. In materia di furto di energia elettrica, l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è configurabile in caso di allacciamento abusivo e diretto alla rete di distribuzione, indipendentemente dal fatto che la condotta abbia arrecato nocumento alla fornitura di altri utenti o che l’allaccio sia avvenuto all’interno di una proprietà privata.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Con un unico motivo ha contestato la contestazione suppletiva dell’aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., effettuata dal pubblico ministero all’udienza del 18 marzo 2021 dopo l’opposizione al decreto penale, senza che fossero emersi nuovi elementi di fatto. Secondo la difesa, tale modifica avrebbe comportato l’aumento del termine di prescrizione e l’elusione degli effetti favorevoli della riforma Cartabia in ordine alla procedibilità a querela.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure relative alla contestazione suppletiva. L’aggravante è stata correttamente contestata dal pubblico ministero e, in assenza dell’imputato, il Tribunale ha disposto la notifica del verbale con concessione di un termine a difesa. Nessun abuso del processo è configurabile, avendo l’organo dell’accusa esercitato un potere riconosciutogli dal codice di rito, rispettando le prescrizioni normative a tutela del diritto di difesa. In ogni caso, alla data della contestazione suppletiva, il reato non era prescritto ed era, secondo la disciplina vigente, procedibile d’ufficio.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di nuove contestazioni, il pubblico ministero ha il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato può chiedere un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto a essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione. A sostegno di tale principio sono richiamate Sez. 5, n. 8631 del 2015 e Sez. 6, n. 18749 del 2014.
Quanto alla dedotta violazione dei principi di legalità e prevedibilità per l’evoluzione giurisprudenziale, la Corte ha rilevato che la censura si fonda su mere asserzioni in ordine agli elementi di fatto. Dall’imputazione risulta che il furto è stato realizzato con allaccio diretto alla rete di distribuzione, senza che sia dimostrato che l’allaccio sia avvenuto all’interno dell’immobile, senza pregiudizio per la rete. Né sussiste alcun effettivo contrasto giurisprudenziale: la Corte ha da tempo affermato la configurabilità dell’aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, come ribadito da Sez. 4, n. 1850 del 2016 e Sez. 5, n. 1094 del 2021. Dovendosi escludere ogni mutamento di orientamento, non si pone il problema della prevedibilità della nuova interpretazione nel momento della commissione del fatto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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