Evasione e arresti domiciliari: il giudice deve acquisire l’ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 37357 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il giudice di merito che dubiti dell’esistenza di una fascia oraria autorizzata all’allontanamento dall’abitazione viola l’obbligo di accertamento se non dispone l’acquisizione dell’ordinanza applicativa della misura, della cui mancanza in atti ha egli stesso rilevato. Inoltre, è inammissibile la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, dell’ordinanza cautelare da parte del pubblico ministero ricorrente. La novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non limita i motivi del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che può dedurre tutte le censure dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova ha assolto l’imputato dal reato di evasione perché il fatto non sussiste. Secondo l’accusa, l’uomo, sottoposto ad arresti domiciliari per aggravamento di una precedente misura dell’obbligo di dimora, era stato trovato fuori dall’abitazione oltre la fascia oraria consentita.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione: il Tribunale, non avendo acquisito l’ordinanza che aveva disposto l’aggravamento, sarebbe stato tratto in errore dalla nota dei Carabinieri che attestava una facoltà di uscita serale e notturna mai prevista dalla nuova misura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di natura processuale. Dopo la novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ma nessuna limitazione è stata prevista per il ricorso per cassazione. Il ricorso è quindi ammissibile e il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione per travisamento della prova decisiva, secondo il principio già affermato da Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Pmt.
Nel merito, la Suprema Corte rileva che il Tribunale aveva ricostruito i fatti sulla base della sola comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri, nella quale la fascia oraria di allontanamento consentito risultava riferita alla nuova misura degli arresti domiciliari, mentre era pertinente alla precedente misura dell’obbligo di dimora.
Il giudice di merito, pur dubitando dell’esistenza di un periodo autorizzato, ha omesso di acquisire l’ordinanza applicativa della misura cautelare, della cui assenza dal fascicolo aveva egli stesso preso atto. In tal modo è venuto meno al proprio obbligo di accertamento.
La Corte dichiara inammissibile la produzione dell’ordinanza cautelare depositata per la prima volta in sede di legittimità dal ricorrente: il difetto di motivazione resta perciò il vizio decisivo che conduce all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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