Ingiunzione ex R.D. 639/1910 legittima per crediti convenzione urbanistica (TAR Campania n. 4933 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I crediti derivanti da una convenzione urbanistica, stipulata ai sensi dell’art. 28 l. n. 1150/1942 e qualificabile come accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990, costituiscono entrate di diritto pubblico e non di diritto privato. Per la loro riscossione è pertanto legittimamente utilizzabile il procedimento di ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, ove il credito sia certo, liquido ed esigibile. Tale requisito ricorre quando la debitanza della somma sia stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato, ancorché la quantificazione sia stata affidata a un terzo (Agenzia delle Entrate) in virtù di clausola negoziale. Il meccanismo del conguaglio, parametrato alla stima dell’Agenzia, costituisce legittima esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti. Sono inammissibili le censure dedotte per la prima volta in memoria non notificata, che ampliano il thema decidendum.

Il Fatto

La società ricorrente, incorporante di una società che nel 2005 aveva stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per la realizzazione di un centro commerciale, impugnava l’ingiunzione di pagamento con cui l’ente locale pretendeva il pagamento di un conguaglio di oltre quattro milioni di euro, calcolato sulla base della stima dell’Agenzia delle Entrate, nonché il rimborso delle competenze per la redazione della perizia.

La vicenda traeva origine dalla clausola convenzionale che, in via provvisoria, quantificava il valore delle aree in cessione, rimettendo la definitiva valutazione all’Agenzia del Territorio, con eventuale conguaglio a carico della società. Dopo il rigetto, da parte del TAR, del ricorso avverso una precedente richiesta di pagamento del 2015, confermato dal Consiglio di Stato, il Comune aveva emesso l’ingiunzione qui contestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), c.p.a., trattandosi di controversia in materia di accordi sostitutivi di provvedimenti e di formazione, conclusione ed esecuzione degli stessi.

Ha poi dichiarato la tardività del deposito documentale del Comune, effettuato oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., e l’inammissibilità delle censure nuove proposte dalla ricorrente in memoria non notificata, in quanto volte ad ampliare il thema decidendum con profili non dedotti nel ricorso introduttivo, in violazione del contraddittorio.

Nel merito, la Corte ha respinto il primo motivo, rilevando che l’ingiunzione era stata emessa dopo la conferma giurisdizionale del credito, con la sentenza del TAR n. 340/2019, successivamente avallata dal Consiglio di Stato. Tale riconoscimento attribuiva al credito i connotati della certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l’utilizzo del procedimento ingiunzionale speciale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la natura privatistica del credito, qualificando la convenzione urbanistica come accordo sostitutivo del provvedimento. Ha altresì ritenuto irrilevante che la quantificazione fosse stata affidata all’Agenzia delle Entrate, trattandosi di clausola negoziale legittima, già vagliata positivamente dal giudice amministrativo, e comunque superata dal successivo riconoscimento giurisdizionale del credito.

Infine, è stata disattesa anche la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva del Comune per le spettanze dell’Agenzia delle Entrate, atteso che l’ente locale, avendo già saldato quanto dovuto al terzo, poteva agire in regresso nei confronti della società. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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