Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Marche n. 187 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi. La sola costituzione formale dell’amministrazione, senza opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma l’inottemperanza. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con due sentenze del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere al ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, le somme riconosciute in relazione al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Le pronunce, notificate e munite di attestazione di cancelleria, sono passate in giudicato.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria formale, senza svolgere difese nel merito. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, tra la notifica delle sentenze all’amministrazione e la proposizione del ricorso per ottemperanza, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR sottolinea che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alle sentenze, salvo le somme già eventualmente corrisposte. A tal fine assegna un termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Sulle spese, non essendo contestato l’inadempimento, l’amministrazione è condannata al pagamento, con liquidazione e distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche tenuto conto del precedente del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025.
Nota della Redazione
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