Soglia di sbarramento e riparametrazione: offerta unica non ammessa alla gara (TAR Campania n. 646 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’unica offerta ammessa, la stazione appaltante non è tenuta ad attribuire il punteggio massimo ai criteri discrezionali, né a operare la riparametrazione dei coefficienti, quando la legge di gara escluda espressamente tale operazione nel caso di una sola offerta. I punteggi dell’offerta unica si determinano applicando la sola media dei coefficienti di ponderazione attribuiti dai commissari ai singoli sub-criteri. L’assegnazione automatica del massimo vanificherebbe la soglia di sbarramento qualitativa, eludendo la funzione selettiva dell’offerta tecnicamente adeguata. È legittima, pertanto, l’esclusione del concorrente che, con l’offerta unica, non abbia raggiunto la soglia, e la successiva indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023, che ricorre anche quando l’offerta presentata non sia appropriata.

Il Fatto

Una stazione appaltante avvia, con determina dirigenziale, una procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento, in quattro lotti, del servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada. Per il lotto di interesse, di importo rilevante, il disciplinare fissa una soglia di sbarramento di 63,000 punti per l’offerta tecnica e, all’art. 18.2, disciplina la riparametrazione dei coefficienti discrezionali, precisando che nel caso di una sola offerta non si calcola la media definitiva. Alla selezione partecipano due raggruppamenti. L’offerta del ricorrente ottiene 62,212 punti e viene esclusa; l’altro concorrente è escluso per difetto di un requisito. La gara è poi dichiarata deserta e si avvia una procedura negoziata.

Il ricorrente impugna l’esclusione e gli atti della nuova procedura, sostenendo che, venuta meno la seconda offerta, avrebbe dovuto essere riammesso e vedersi assegnato il massimo su tutte le componenti tecniche, superando così la soglia. Il Tribunale solleva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., profili di tardività e inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la tempestività. Il ricorrente ha ricevuto la comunicazione dell’esclusione il 28.01.2025, con indicazione del punteggio conseguito. Tuttavia l’amministrazione ha differito e poi concesso solo parzialmente l’accesso agli atti. Il differimento all’aggiudicazione, fondato sull’art. 90 e sull’art. 35, comma 2, lettera b), del codice, ha reso conoscibile la documentazione utile solo con la nota del 9.07.2025. Il ricorso è dunque tempestivo, poiché la piena conoscenza degli elementi di contestazione è maturata con l’ostensione.

Quanto alla mancata impugnazione della determina a contrarre della procedura negoziata, il Collegio prende atto che si tratta di atto interno, non lesivo e quindi non autonomamente impugnabile, non essendo intervenuta efficace controdeduzione dell’amministrazione.

Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione della lex specialis. L’art. 18.2 del disciplinare prevede che i coefficienti definitivi si ottengano rapportando all’unità il concorrente con media maggiore e proporzionando gli altri, ma stabilisce che nel caso di una sola offerta non si calcola la media definitiva. Applicando tale regola, l’offerta del ricorrente ha conseguito 59,820 punti, senza riparametrazione, risultando inferiore alla soglia.

La tesi del ricorrente — assegnazione automatica del massimo in presenza di offerta unica — non trova conforto nella lex specialis. Il meccanismo invocato avrebbe come conseguenza il superamento quasi matematico della soglia di sbarramento e l’attribuzione automatica di 59 punti, frustando la funzione stessa della clausola. L’operato dell’amministrazione è dunque legittimo.

Quanto alla scelta di procedere mediante procedura negoziata, l’art. 76, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023 la consente non solo quando non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ma anche quando non sia stata presentata alcuna offerta in esito a procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali non siano sostanzialmente modificate. Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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