Ingiusta detenzione, colpa grave va motivata (Cass. pen. Sez. IV n. 33968 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il giudice non può ritenere integrata la colpa grave desumendola dal solo quadro indiziario che aveva giustificato l’adozione della misura cautelare. La valutazione va compiuta ex ante e impone di argomentare in concreto come la complessiva condotta, processuale ed extraprocessuale, dell’istante sia apparsa gravemente negligente, imprudente o trascurata, così da indurre l’autorità giudiziaria ad applicare la misura. Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello di cognizione, ma ciò non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che il giudice penale ha escluso, né di fondare la colpa grave sulla mera presenza di apparenze probatorie. La motivazione che ometta tale specifica analisi è viziata e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dall’8.06.2021 al 27.03.2023, nell’ambito di un procedimento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina avviato dopo l’abbordaggio di un’imbarcazione con a bordo quarantuno migranti. Arrestato in flagranza, veniva poi assolto con sentenza del Tribunale di Lecce per non aver commesso il fatto, mentre un altro imputato era riconosciuto unico responsabile del reato.

Chiesta l’equa riparazione, la Corte d’appello di Lecce rigettava la domanda, ravvisando la colpa grave dell’istante nel quadro indiziario emergente dalla presenza nei pressi del timone e dall’allontanamento alla vista dei militari. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il quarto motivo, che assume efficacia assorbente rispetto al secondo e al terzo. La Corte muove dalla consolidata autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale di cognizione: si tratta di stabilire se la condotta dell’istante abbia condizionato, anche nel concorso dell’altrui errore, la produzione dell’evento “detenzione”, e non se quella condotta integri reato.

Richiamando Sezioni Unite n. 51779 del 2013 (Nicosia) e Sezioni Unite n. 32383 del 2010 (D’Ambrosio), il Collegio ribadisce che l’indennizzo non presuppone un errore giudiziario e che la privazione della libertà va considerata ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa con condotta dolosa o gravemente colposa. La verifica va compiuta ex ante, ricalcando la valutazione eseguita all’atto dell’emissione della misura.

Su tali basi la Corte censura l’ordinanza impugnata. Essa afferma di dover giungere a conclusioni differenti rispetto al giudice penale, valorizza le dichiarazioni delle persone offese rese nell’immediatezza e non ribadite in incidente probatorio per irreperibilità, e conclude che le apparenze probatorie e la condotta dell’istante evidenziano un grave quadro indiziario. Manca però la parte decisiva: la Corte territoriale non argomenta come la complessiva condotta del ricorrente fosse connotata, già in quel momento, da evidente colpa grave, tale da indurre legittimamente gli inquirenti ad applicare la cautela.

Il Collegio ricorda, con Sezioni Unite n. 43 del 1995 (Sarnataro), che la colpa grave richiede grave negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi e regolamenti, tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. L’ordinanza, invece, si limita a ricostruire i fatti e a valorizzare gli indizi, senza spiegare il nesso tra la condotta e la detenzione.

La Corte ribadisce infine un limite preciso: l’autonomia del giudizio di riparazione non consente di ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso, né di considerare non provate circostanze che questi ha reputato dimostrate, richiamando sul punto Sez. IV n. 12228 del 2017 e Sez. IV n. 46469 del 2018. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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