Preclusioni nel giudizio di rinvio anche per le nullità assolute (Cass. pen. Sez. I n. 33970 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità, anche assolute, inammissibilità e inutilizzabilità verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità. La preclusione di cui all’art. 627, comma 4, cod. proc. pen. trova fondamento nella definitività della decisione della Corte di cassazione e nel meccanismo delle preclusioni che coprono il dedotto e il deducibile. Ne segue che, se il processo torna al vaglio di legittimità, il sindacato è limitato alle sole questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio. È inammissibile il motivo che solleciti una rilettura degli elementi di prova anziché il controllo sulla coerenza logica della loro interpretazione.
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione il pubblico ministero e appello la parte civile. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, riqualificava il ricorso del procuratore generale in appello e condannava l’imputato alla pena di 400 euro di multa.
La Corte di cassazione annullava la sentenza per mancata applicazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo il giudice dell’appello ribaltato la decisione assolutoria in difetto di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Il Tribunale, quale giudice di rinvio, previa escussione dei testi, condannava l’imputato alla pena di 200 euro di multa e al risarcimento del danno. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Il primo motivo censura la nullità assoluta del decreto di conversione del ricorso in appello, sostenendo che avverso le sentenze del giudice di pace alla parte pubblica spetta solo il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 274/2000. Per la Corte il rilievo è inconferente: la doglianza riguarda una fase anteriore, coperta dal disposto dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ricostruisce il quadro interpretativo consolidato. La sentenza di annullamento con rinvio preclude nel nuovo giudizio la rilevazione di nullità, anche assolute, e di inammissibilità verificatesi nei giudizi precedenti, compreso quello di legittimità (Sez. I n. 12320 del 12.07.2016). Le preclusioni si estendono anche alle inutilizzabilità intervenute nelle fasi antecedenti all’annullamento (Sez. I n. 1595 del 16.12.2014), senza che ciò integri interpretazione analogica, trattandosi di regola ricavata da un principio generale dell’ordinamento. La prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli già rappresentati è parimenti preclusa (Sez. V n. 39478 del 04.07.2018).
Il secondo motivo, che censura l’inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero poi convertito, riceve identica risposta: anche tale questione attiene a una precedente fase di giudizio ed è coperta dalla medesima preclusione. La definitività della decisione di annullamento rende operative le preclusioni sulle questioni dedotte e deducibili.
Il terzo motivo è inammissibile perché del tutto rivalutativo. La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, offrendo frammenti probatori, solleciti il giudice di legittimità ad una rivalutazione anziché al controllo sulle modalità di raccolta e sulla coerenza logica dell’interpretazione (Sez. V n. 34149 dell’11.06.2019). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile.
Nota della Redazione
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