Bancarotta documentale fraudolenta: il dolo si desume dalle modalità della condotta (Cass. pen. Sez. I n. 21601 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico è costituito dal dolo generico, ovvero dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza della impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali dell’imprenditore. Tale dolo va desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta contestata e non dal solo fatto che lo stato delle scritture impedisca la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, elemento materiale comune anche alla bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall.. Né il dolo può dedursi dalla circostanza che l’imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, trattandosi di condotta successiva al fatto-reato.
Il Fatto
La Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza del 27.10.2022, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.01.2019, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo apparente la motivazione che inferiva dal deposito solo parziale dei libri obbligatori la loro distruzione o occultamento e l’impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale. Il giudice di legittimità aveva invitato il giudice del rinvio ad approfondire la censura difensiva sulla concreta individuazione della condotta materiale e sulla idoneità della stessa a impedire intenzionalmente la ricostruzione del patrimonio.
Investita del giudizio sull’imputazione soggettiva, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la condanna di primo grado, ritenendo sussistente anche l’elemento psicologico. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 216, comma primo, n. 2, e 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267, lamentando che il giudice del rinvio non si era adeguato alle indicazioni della sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte richiama innanzitutto il principio secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, l’elemento psicologico si identifica nel dolo generico, richiamando Sez. 5, n. 2900 del 02.10.2018, che differenzia la fattispecie fraudolenta da quella semplice in ragione del diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, potendo la bancarotta semplice essere costituita indifferentemente dal dolo o dalla colpa.
La stessa giurisprudenza, prosegue la Corte, ha precisato che il dolo generico deve essere desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, elemento materiale comune alla fattispecie meno grave. Né esso può dedursi dall’irreperibilità dell’imprenditore dopo il fallimento, costituendo tale condotta un posterius rispetto al fatto-reato, come affermato da Sez. 5, n. 26613 del 22.02.2019.
La Corte ritiene che i Giudici di appello abbiano fatto buon governo di tali principi, colmando le lacune del provvedimento annullato. Essi hanno valorizzato il mancato deposito della ulteriore documentazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2214 cod. civ., l’assenza di qualsiasi documentazione relativa alla significativa svalutazione dei crediti operata dal liquidatore e l’assenza di notizie sull’attività di recupero forzoso degli stessi. Tali circostanze, unitamente all’incompletezza della documentazione già desumibile dai verbali delle operazioni della curatela, hanno impedito al curatore di comprendere il modus operandi del liquidatore e la realizzabilità dei crediti residui.
Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto provato, attraverso il descritto meccanismo logico-inferenziale, l’elemento soggettivo della fattispecie fraudolenta, escludendo la derubricazione nella bancarotta semplice documentale.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2214 c.c. – Libri obbligatori e altre scritture contabili
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso